Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41032 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 41032 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLACUCCI VALTER N. IL 08/09/1934
avverso la sentenza n. 188/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
c e a cone uso per

Udito, per la par
_tubàler-11A-v-v—Udit i difensor Avv
—–

Data Udienza: 10/06/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22.4,2013 la Corte d’Appello di
Venezia confermava la sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale
di Vicenza, con la quale Placucci Valter era stato condannato alla pena
di anni due e giorni venti di reclusione, con la riduzione per il rito

R.D. n. 267/42, per avere, in qualità di amministratore della Intredil
Import-export s.r.1., dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con
sentenza in data 10.5.1999, al fine di recare pregiudizio ai creditori,
sottratto le scritture contabili relative della società, rendendo
impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,
con recidiva plurima.
2. Avverso tale sentenza il Placucci, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett.c) ed e) c.p.p., per violazione e falsa applicazione dell’art.
420 ter, commi primo e quinto, c.p.p., con conseguente nullità del
giudizio di primo e secondo grado, e per manifesta illogicità della
motivazione addotta sullo specifico punto. In particolare, il ricorrente si
duole del fatto che il giudice di prime cure abbia dato atto in sentenza di
“una serie sistematica di richieste di rinvio…”,

lasciando intendere un

disegno dilatarlo della difesa, laddove tali richieste hanno trovato
fondamento in adeguate giustificazioni; inoltre, l’espletamento attività
istruttoria di assunzione di prove testimoniali – in corso di celebrazione
del rito alternativo, in assenza del difensore dell’imputato – costituisce
procedura che viola irreversibilmente il contraddittorio e che, in pari
tempo, assume funzione ablatrice del principio del difendersi provando,
che è facoltà tutelata dall’ordinamento; che la lesione del diritto al
differimento dell’udienza, in presenza di un impedimento del difensore,
non è sanabile in alcun modo, determinando una nullità assoluta, nullità
questa che è stata immediatamente dedotta dalla parte che ne aveva
interesse e che non è stata vagliata adeguatamente dal giudice di
appello; che non può essere condivisa l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe stata, comunque,
espletata un’idonea difesa, in quanto l’interposizione di un atto di appello
risponde alla necessità di dedurre elementi di critica avverso un

abbreviato , per il delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2 e 223

provvedimento giurisdizionale, che non siano incentrati solo sul merito
ma anche sul procedimento;
-con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, primo comma,
lett. e) c.p.p., laddove nella sentenza impugnata è stata affermata la
responsabilità dell’imputato, senza fornire logica e congrua motivazione
della decisione, dando per scontata la fondatezza degli addebiti,
esclusivamente in virtù della condizione personale del ricorrente; in
particolare, la Corte territoriale ha omesso di effettuare una verifica

tangibilmente addebitabili al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato, oltre
che generico.
i. Con il primo motivo di ricorso l’imputato svolge doglianze del tutto
generiche, laddove lamenta la violazione del diritto di difesa operata dal
G.U.P. che avrebbe assunto “prove testimoniali” in assenza del difensore,
pur essendo stati chiesti rinvii delle udienze per legittimo impedimento
dello stesso, non indicando esattamente in relazione a quale udienza si
sarebbe determinata la violazione, né quale sarebbe stata la prova
illegittimamente assunta e neppure la ragione dell’impedimento.
L’assenza di specificità del motivo impedisce all’evidenza a questa Corte la
verifica dei denunciati vizi di violazione delle regole che presidiano
l’impedimento a comparire del difensore, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p. e
di motivazione, asseritarnente rinvenibili nella sentenza impugnata.
In ogni caso, al di là della genericità delle censure pare significativo
quanto evidenziato nella stessa sentenza di primo grado, secondo cui il
“difensore ha inviato dal 30 gennaio 2003 una serie sistematica di
richieste di rinvio impedendo una soluzione in tempi brevi della vicenda,
terminata soltanto il 17 giugno 2004”, con ciò lasciando chiaramente
intendere che le istanza di rinvio, determinate da documentato legittimo
impedimento del difensore, sono state accolte, comportando appunto il
rinvio dell’udienza.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo
la sentenza impugnata compiutamente illustrato gli elementi di
responsabilità a carico dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta
fraudolenta documentale a lui ascritto, sia sotto il profilo materiale che
sotto quello psicologico. Ed invero, la Corte territoriale nel richiamare
anche le sintetiche argomentazioni della sentenza di primo grado, ha
evidenziato come la responsabilità del Placucci emergesse dalle
2

concreta di quali siano stati gli atti di dissipazione e spoliazione

t

dichiarazioni rese dal curatore- secondo cui all’atto dell’inventario la sede
della società si presentava composta da due/tre stanze vuote, prive di
beni strumentali, che rendeva evidente la sparizione di questi ultimi e
della documentazione contabile- dalla stessa qualità rivestita
dall’imputato di amministratore ed unico socio della società fallita,
dall’avvenuta dichiarazione di fallimento ad istanza di tre creditori e dal
fatto che l’imputato non si presentava dal curatore al fine di consegnare
la documentazione contabile medesima e, quindi, di consentire la

da vizi motivazionali e sufficiente a dar conto della responsabilità
dell’imputato, considerando che in tema di bancarotta fraudolenta
documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità; in guisa
tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari, è richiesto il dolo generico e non il dolo specifico
(Sez. 5, n. 1137 del 17.12.2008).
Il rilievo, poi, secondo il quale non risulterebbe dimostrata una
concreta attività di gestione da parte dell’amministratore trova smentita
in quanto evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui l’istanza di
fallimento è stata avanzata da creditori rimasti insoddisfatti e, comunque,
la responsabilità per il delitto in questione è ascrivibile al legale
rappresentante della società siccome obbligato a tenere e conservare le
scritture contabili in questione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 500,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10.6.2014

ricostruzione del patrimonio sociale. Tale valutazione si presenta immune

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA