Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41030 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 41030 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nanni Ivano, nato a Vergato il 25.1.1950, avverso il decreto
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bologna il 13.8.2013 nei confronti di Defranceschi Andrea, nato a
Bologna il 31.1.1971;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria con cui il pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/06/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto emesso il 13.8.2013 il giudice per le indagini

del procedimento penale sorto a carico di Defranceschi Andrea,
indagato per il reato di cui all’art. 595, c.p. (diffamazione a mezzo
stampa), rispetto al quale Nanni Ivano riveste la qualità di
persona offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Marco Linguerri, del Foro di Bologna, il Nanni,
deducendo violazione di legge in relazione all’art. 410, c.p.p., in
quanto, ad avviso del ricorrente, l’emissione

de plano

del

provvedimento di archiviazione non si giustifica, essendo stata
presentata una formale opposizione, debitamente corredata della
richiesta di investigazioni suppletive.
Evidenzia, al riguardo il ricorrente, che il giudice per le indagini
preliminari ha illegittimamente desunto l’irrilevanza delle dedotte
investigazioni suppletive dalla infondatezza della notizia di reato,
senza avere effettivamente valutato le suddette investigazioni
suppletive (di natura dichiarativa e documentale), rispetto alle
quali il provvedimento impugnato difetta di motivazione.
3.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, risultando

affetto da un’evidente genericità.
Da un lato, infatti, esso si fonda su di un apparato argomentativo
intrinsecamente contraddittorio, denunciando, come
correttamente sottolineato dal pubblico ministero nella sua
requisitoria, due censure, delle quali la prima presuppone una

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preliminari presso il tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione

valutazione

sulla

irrilevanza

delle

richieste

investigazioni

suppletive, che la seconda nega essere intervenuta.
Dall’altro, con particolare riferimento alla valutazione operata dal
giudice di merito in ordine alla irrilevanza delle investigazioni

giudizio, in quanto generiche e meramente “esplorative”, ed
all’argomento, invero decisivo, della sussistenza dell’esimente del
diritto di cronaca, vanno condivise le osservazioni del pubblico
ministero sulla natura meramente assertiva e generica delle
censure prospettate, che non indicano specificamente le ragioni
della pertinenza e rilevanza delle suddette investigazioni
suppletive.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento, ed, in favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto
conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2015.

suppletive richieste, rispetto alla non sostenibilità dell’accusa in

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