Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41005 del 13/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41005 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFIERI GIOVANNA N. IL 31/01/1971
avverso la sentenza n. 78/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. \-* etrA
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Data Udienza: 13/05/2015
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/10/14 la Corte di Appello di Palermo pronunziava la riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Palernno,Sez.Bagheria ,in data 7/6/13,nei confronti di
ALFIERI Giovanna,ritenuta responsabile del reato di cui agli art.81 cpv.-624-625 n.2 CP(per
essersi impossessata di energia elettrica in danno dell’ENEL —fatto acc.in data 30.1.2008)-
di multaAll’imputata era stata concessa la sospensione condizionale,subordinata alla prestazione di
attività lavorativa non retribuita per mesi tre.
-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-mancanza di motivazione inerente alla omessa valutazione di allegazioni difensive,inerenti al
trasferimento dell’imputata in altro domicilio,e al pagamento delle bollette dell’ENEL per
l’utenza in contestazione)2-contraddittorietà della motivazione ,nella parte in cui ritiene essere stata sottratta energia
per un determinato quantitativo.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero il primo motivo risulta manifestamente infondato,dal momento che dal testo del
provvedimento di cui si tratta si desume che la Corte territoriale ha reso esaustiva motivazione
in merito alle allegazioni difensive,ritenendo ininfluente la attestazione del trasferimento
realizzato dall’imputata due giorni prima dell’accertamento della condotta illecita.
Né assumono rilevanza al fine di inficiare l’assunto accusatorio(fondato su accertamento
eseguito dal personale tecnico,che aveva rilevato l’esistenza di manomissione del
contatore,atta ad ostacolare la registrazione dei consumi effettivi)i riferimenti alle bollette di
pagamento dei consumi .
Devono pertanto ritenersi inammissibili anche i riferimenti contenuti nel secondo motivo di
gravanne,all’entità dei consumi non registrati,trattandosi di questione di fatto,la cui valutazione
è preclusa nel giudizio di legittimità.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso,e la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
La Corte rideterminava la pena ,escludendo la continuazione,in mesi sei di reclusione €300,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Roma,deciso in data 13 maggio 2015.