Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 410 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 410 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIARELLA ANTONIO nato il 24/09/1970 a CAMPOBASSO
avverso l’ordinanza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso, quale
giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a favore di Ciarella
Antonio con le sentenze presupposte.
Avverso questa ordinanza il Ciarella ricorre personalmente per Cassazione,
deducendo la tesi dell’insussistenza dei presupposti di legge per procedere alla
revoca, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 241 del 2006, occorrendo scorporare
violazione più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Lo stesso ricorrente, nel dedurre l’insussistenza dei presupposti per
procedere alla revoca dell’indulto, indica in ricorso che la violazione per il reato
più grave ha comportato l’applicazione di una pena di anni due e mesi quattro di
reclusione. Tale pena è superiore al limite di pena di due anni previsto dall’art. 1,
comma 3, L. n. 241 del 2006, oltre il quale è prevista automaticamente la revoca
dell’indulto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Il Consigliere estensore
Ald Esposi
Il Presidente
Angela Tardio
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le pene inflitte coi reati unificati in continuazione e limitarsi a verificare la sola