Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 410 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 410 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

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MEDURI ROSA N. IL 01/07/1976
avverso la sentenza n. 896/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Meduri Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Reggio Calabria, in data 26-6-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad
372 , commesso in Reggio Calabria il 2-9-2005 .

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla Meduri , in qualità di
teste, contrastino insanabilmente sia con la deposizione dell’operante di p.s. , che
ha con sicurezza riconosciuto il Ferrara, sia con il dato oggettivo inerente al
rinvenimento, in loco, di un telefono cellulare caduto al conducente, nelle
concitate fasi dell’inseguimento e contenente una scheda intestata al Ferrara .
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

La ricorrente deduce mancanza di dolo, trattandosi di errore mnemonico.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .

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