Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Trieste
Nei confronti di

GHAZALI AHMED

n. il 01.01.1961

avverso la sentenza n. 27/2011 del Giudice di pace di Latisana del
6.05.2011.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’ annullamento con rinvio.

L’avv. Cintthia De Conciliis, in sostituzione dell’avv. Giancarlo Di Giulio,
difensore dell’imputato, chiede il rigetto del ricorso

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre in
Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Latisana, indicata in
epigrafe, di assoluzione di GAHAZALI Ahmed dal reato di lesioni colpose a
seguito di incidente stradale.
Denuncia violazione di legge (art. 606, comma 1 lett b c.p.p. in relazione
agli artt 40, 41 e 43, e – 35, d.lgs 274/2000) e vizio di motivazione [art.

Si premette che la sentenza impugnata, con cui l’imputato è stato assolto
con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (che appare già di
per sé incongrua rispetto alle ragioni della decisione), si pone nettamente
in contrasto con i basilari principi stabiliti dal codice penale in tema di
rapporto di causalità e di imputazione della responsabilità a titolo di colpa.
Sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace, pur riconoscendo che il Ghazali,
alla guida della propria autovettura, aveva eseguito, in corrispondenza di
un’intersezione presidiata da semaforo, una manovra di inversione di marcia
proibita dalla regolamentazione in vigore, ha attribuito alla condotta di guida
del motociclista proveniente dall’opposta direzione efficacia causale
assorbente in ordine al sinistro consistito nella caduta del motoveicolo
provocata dall’energica frenata da parte del conducente e dalla conseguente
perdita di controllo del mezzo.
Argomenta il ricorrente che, se da un lato paiono meramente presuntive le
argomentazioni basate sull’asserita velocità eccessiva tenuta dalla
motocicletta, è noto dall’altro lato come il rapporto di causalità fra la
condotta vietata e l’evento concretamente accaduto possa essere escluso
soltanto qualora, in assenza di tale condotta, l’evento si sarebbe verificato
ugualmente, a nulla rilevando, sul piano della spiegazione causale del fatto,
l’eventuale colpa concorrente del conducente antagonista, la quale potrà
eventualmente incidere sulla graduazione di responsabilità ai fini della
commisurazione della pena. Ora, non è seriamente dubitabile come nel caso
di specie la necessità di ricorrere ad una brusca frenata da parte del
motociclista sia stata determinata dall’illegale manovra di inversione di
marcia intrapresa dall’automobilista, in corrispondenza dell’incrocio ed in
presenza di doppia linea continua di mezzeria.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’unico motivo di ricorso ripropone all’attenzione di questa Corte il problema
dell’interpretazione dell’art. 41 c.p.p., comma 2, (“Le cause sopravvenute

2.

606, comma 1 lett. e) c.p.p.].

escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l’evento”). Sono noti i termini del pluridecennale dibattito
svoltosi sull’interpretazione da dare a questa norma il cui scopo, secondo
l’opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante
dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo
comma dell’art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio
condizionalistico o dell’equivalenza delle cause (“condicio sine qua non”): il
nesso di condizionamento esiste, e la condotta può essere considerata causa
venga meno. È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame
venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi
escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo
verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi
casi, all’esclusione si perverrebbe anche con l’applicazione del principio
condizionalistico.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non
completamente avulso dall’antecedente ma caratterizzato a seconda delle
varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono
significativamente; salvo forse la teoria della “causalità adeguata”) da un
percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo
ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto
imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l’esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale:
l’agente ha posto in essere un antecedente dell’evento (ha ferito la persona
offesa) ma la morte è stata determinata dall’incendio dell’ospedale nel quale
il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il
percorso causale tipico (come, per es., il decesso a seguito del ferimento)
ma realizza una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta,
imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente che non può
anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od
omissione (quest’ultimo versante riguarda l’elemento soggettivo ma il
problema, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, si pone in
termini analoghi).
Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più
occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le
numerose altre, Cass. sez. 1, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo; 12
novembre 1997 n. 11124, Insirello; sez. 4, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini;

3

di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l’evento

19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti; 12
luglio 1990 n. 12048, Gotta).
La natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è però un
tipico accertamento devoluto al giudice del merito che deve logicamente
valutare il suo convincimento sul punto. Ciò non è avvenuto nel caso in
esame come rileva il ricorrente perché proprio la natura dei luoghi rendeva
prevedibile che la manovra di inversione del senso di marcia in un tratto di
strada con doppia linea di mezzeria avrebbe potuto creare una turbativa per
Ne consegue la non corretta

valutazione del giudice di merito;

che non si sottrae al vaglio di legittimità apparendo non congrua, sia con
riferimento alle presuntive argomentazioni circa l’asserita eccessiva velocità
tenuta dal guidatore della motocicletta, che all’affermazione che la caduta
della moto, a seguito della brusca e repentina frenata del guidatore, si
sarebbe verificata ugualmente indipendentemente dal comportamento
dell’imputato.
Il Giudice di pace ha ritenuto, in sostanza, non prevedibile da parte
dell’automobilista la condotta del moticiclista evidenziandosi così una palese
contraddizione nella sentenza impugnata che, laddove riconosce che il
GHAZALI aveva posto in essere una manovra di inversione di marcia
proibita dal codice della strada, attribuisce alla condotta della p.o. efficacia
causale assorbente in ordine al sinistro, non fornendo però adeguata
motivazione sul dato di fatto oggettivo che la improvvisa frenata della
motocicletta era stata determinata dall’inserimento nella carreggiata di sua
pertinenza dell’auto guidata dal GHAZALI.
La sentenza va, pertanto annullata con rinvio al Giudice di pace di La tisana
per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Latisana.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

chi provenisse nel senso contrario di marcia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA