Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 41 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTO MARIO N. IL 31/10/1945
avverso la sentenza n. 3547/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. “?CtIt° Q-Ja
che ha concluso per d
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/09/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza emessa in data 4 marzo 2010 dal Tribunale
di Siena – sez. Poggibonsi, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di
truffa e falso in scrittura privata in continuazione [artt. 640 e 485 c.p.:
fatti commessi in Poggibonsi il 31 marzo 2006 ed in epoca anteriore],
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni civili

in favore della parte civile costituita .
Secondo la contestazione, l’imputato si sarebbe procurato l’ingiusto
profitto della somma di euro 58.200, ottenendo con raggiri ed artifizi la
consegna di un

camper,

senza pagare la predetta somma,

corrispondente al prezzo di acquisto pattuito.
2.

Contro il predetto provvedimento ha proposto ricorso per

cassazione l’imputato (con l’ausilio dell’avv. A. SERLENGA, iscritto
nell’apposito albo speciale), deducendo i seguenti motivi, enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – manifesta illogicità, carenza di motivazione.
Lamenta in proposito che:
– la motivazione non evidenzierebbe la falsa rappresentazione della
realtà che l’imputato avrebbe operato, ovvero i necessari artifizi, e
comunque che gli artifizi valorizzati dalla Corte di appello sarebbero in
realtà irrilevanti;
– la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui valorizza il
riferimento all’attività agonistica del figlio dell’imputato, che la
sentenza impugnata mostra di considerare come mero artifizio, mentre
in realtà essa è veritiera;

la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria quanto

all’accertamento della vendita del camper, in realtà mai avvenuta,
avendo piuttosto le parti concluso un contratto di sponsorizzazione
gratuita ;
– non rileverebbe in alcun modo la mancata presentazione
dell’imputato dal notaio;

r

,…,

– mancherebbe la prova certa della stipula di un contratto di
compravendita, il che non consentirebbe la configurazione della c.d.
truffa contrattuale;
– manca la prova della falsità dell’esibito documento di trasporto e
della seguente e-mail;

H – estinzione del reato di truffa per prescrizione (lamenta che il

la prescrizione sarebbe maturata in data 7 gennaio 2013);

III – erronea applicazione della legge penale (lamentando la tardività
della querela).

Ha concluso chiedendo:
– in accoglimento del primo motivo, l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
– in accoglimento del secondo motivo, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per essere il reato di truffa estinto per
prescrizione, maturata in data 7 gennaio 2013;
– in accoglimento del terzo motivo, l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza perché l’azione penale non doveva essere
iniziata per difetto di querela.

3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso
come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, t+
che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato

2

reato si sarebbe consumato in data 7 luglio 2005, e conseguentemente

la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine
sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito,
dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza
delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali

comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in
maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza
alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve
risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato
le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso,
conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen.,
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n.
12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289
del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di
«un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i
singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire
risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass.
pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621;
conforme, sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), c.e
la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi

3

può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora

di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass.
pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez.
VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
<> (consistente nell’utilizzazione di

prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006,
Salaj, rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano,
rv. 249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato
probatorio

invocato,

nonché

dell’effettiva

esistenza

dell’atto

processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori
ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza
della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità”
all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2.1.

In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.

4

un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una

Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello o
in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
«(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio»;

la disposizione stabilisce attualmente, all’esito delle

modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n.

grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(…) 5)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione
(introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità: «(…) 6) la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve
ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio
dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando
l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la
decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere
adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso,
della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni
che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito
circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad
essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv.
585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al
giudizio di legittimità, si è ritenuto che <>.

3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
Deve convenirsi con il ricorrente che, non essendo l’appello
inammissibile, la questione relativa alla presunta improcedibilità per
difetto di tempestiva querela – pacificamente dedotta dalla difesa non
nell’atto di appello, ma in udienza – avrebbe comunque dovuto esser
esaminata, pur se non costituente motivo di appello, trattandosi di
questione rilevabile d’ufficio (in presenza di un gravame ammissibile).
Peraltro la Corte di appello, pur avendo erroneamente premesso che
la questione, non ricompresa tra i motivi dell’impugnazione, non
poteva ritenersi devoluta al proprio giudizio, la aveva ciononostante
esaminata, motivatamente ritenendola infondata

(<

infondatezza risiede comunque nel fatto che è dal momento in cui ha
potuto prendere visione della documentazione – falsa – prodotta
dall’imputato nel giudizio civile che il GIOTTI è stato nelle condizioni di
comprendere di essere rimasto vittima non di un inadempimento
contrattuale bensì di una ben congegnata truffa»),

sulla base di

(. . .„(t

argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, come tali

incensurabili in questa sede, anche in difetto della adeguata
documentazione (cfr. § 1.2. s. di queste Considerazioni in diritto) di
travisa menti.

12

– mettendo, infine, in luce l’anomalia – ritenuta evidente – «se gli

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non può, infatti, porsi in questa sede la questione della declaratoria
della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello,
in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte
chiarito che l’inammissibilità del ricorso per

cassazione

«non

consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità

a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Cass. pen., Sez. un., 22

novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie,
l’inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla
data della sentenza impugnata con il ricorso;

conformi, Sez. un., 2

marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio
2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).

4.1.

E, nel caso di specie, pur volendo collocare la data di

consumazione dei reati contestati al 7 luglio 2005, la prescrizione
sarebbe maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, a partire dal 7
gennaio 2013, ovvero in data successiva al 10 dicembre 2012, data
della sentenza d’appello.

5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende
a titolo di sanzione pecuniaria.

5.1.

L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese

k

r….__,E
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidabili come da
dispositivo.

13

5.1.1. In proposito, ritiene il collegio che le spese debbano essere
liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012,
n. 140.
Invero, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. un.
civ., sentenza n. 17405 del 2012), in tema di spese processuali, agli
effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato
attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,

devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle
abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la
liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data
di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso
spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora
completato la propria prestazione professionale, ancorché tale
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora
erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione
omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario
per l’opera complessivamente prestata.
E’ pur vero che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della ancora
successiva I. n. 247 del 2012, «Oltre al compenso per la prestazione
professionale, all’avvocato e’ dovuta, sia dal cliente in caso di
determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e
contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima e’
determinata dal decreto di cui al comma 6 unitamente ai criteri di
determinazione e documentazione delle spese vive».
Il citato comma 6 della medesima disposizione stabilisce che

«I

parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su
proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si
applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei
compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa
nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge»

14

convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui

Tuttavia, non risultando ancora emanato il decreto di cui al citato
comma 6 dell’art. 13 I. n. 247 del 2012, la disposizione di cui al
comma 10 del medesimo articolo di legge deve ritenersi allo stato in
concreto non operante.

5.1.2. Vanno, in proposito, affermati i seguenti principi di diritto:

luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo
comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo
2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i
compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali,
sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in
un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto
decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a
quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate,
evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un
corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata»;

«In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il
decreto di cui al comma 6 dell’art. 13 I. n. 247 del 2012, cui è devoluta
la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese
forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13
– che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in
passato denominate “spese generali” -, deve ritenersi allo stato in
concreto non operante».

5.1.3.

Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno,

pertanto, liquidate come da dispositivo, con riguardo ai soli compensi,
in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili; non è dovuto il
rimborso di spese “forfettarie” o “generali”; sono dovuti gli accessori di
legge (IVA e CPA).

15

«In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida
complessivamente in euro duemilacinquecento per compensi, oltre
accessori come per legge.

Il Co sigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 settembre 2013

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