Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41 del 08/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Di Paoli Davide, nato il 14/01/1966;

Avverso l’ordinanza n. 1154/2014 emessa il 20/10/2015 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata limitatamente all’istanza di affidamento in prova al servizio
sociale;

Data Udienza: 08/11/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 20/10/2016 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli, pronunciandosi sull’istanza presentata da Davide Di Paoli, finalizzata a
ottenere la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale
richieste congiuntamente – in riferimento al residuo di pena, al netto del
presofferto, di anni due, mesi tre e giorni venti di reclusione, di cui alla sentenza
emessa dalla Corte di appello di Napoli il 09/07/2012 – dichiarava inammissibile

concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
In questo contesto processuale, la declaratoria di inammissibilità della
richiesta di concessione della detenzione domiciliare derivava dall’insussistenza
dei presupposti di legge; mentre, il provvedimento di rigetto della richiesta di
concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale veniva giustificato
dall’estrema gravità dei reati contestati al Di Paoli e dall’elevata capacità a
delinquere dimostrata dal condannato – un ufficiale di polizia giudiziaria di
notevole esperienza professionale – nella commissione delle condotte illecite
presupposte.

2. Avverso tale ordinanza il Di Paoli, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
riferimento all’incongruità del giudizio compiuto dal Tribunale di sorveglianza di
Napoli in relazione alla richiesta di concessione dell’affidamento in prova al
servizio sociale, i cui presupposti erano stati valutati con un percorso
argomentativo illogico e manifestamente contraddittorio, che non teneva conto
del comportamento pienamente collaborativo mantenuto dal Di Paoli dopo la
commissione dei reati presupposti.
Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato risultava
pl;
assolutamente carente sotto il profilo delle ragioni giustificative

iprovvedimenWirrripp-qrtatp, non soffermandosi in termini congrui sul percorso
rieducativo seguito dal Di Paoli dopo la commissione dei reati presupposti, che
imponeva di ritenere avviato quel percorso di rivisitazione critica del proprio
vissuto indispensabile per l’ottenimento del beneficio penitenziario oggetto di
valutazione.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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la richiesta di concessione della detenzione domiciliare e rigettava la richiesta di

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento
consolidato il principio di diritto secondo cui: «Ai fini della concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla
natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione,
quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia
necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal
condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del

negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio
prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»
(cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza
di Napoli non ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, non
esplicitando in termini intellegibili il percorso argomentativo seguito per
pervenire al rigetto del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al
servizio sociale richiesto dal Di Paoli.
Si consideri, in proposito, iTrs che, nel denegare la concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale oggetto di valutazione, il Tribunale di
sorveglianza di Napoli fondava il suo giudizio sulla gravità dei reati commessi dal
Di Paoli e sulla sua pregressa esperienza professionale di appartenente alle forze
dell’ordine, trascurando di valutare il comportamento e l’atteggiamento del
condannato dopo la commissione dei fatti per i quali gli era stata irrogata la
condanna di cui si controverte. In questo modo, si ometteva di verificare la
sussistenza di elementi concreti che consentivano di affermare un’evoluzione
positiva della personalità del Di Paoli e l’esistenza di condizioni che ne rendevano
possibile il reinserimento sociale attraverso la concessione del beneficio
penitenziario richiesto, dai quali il giudizio prognostico espresso non poteva
prescindere (cfr. Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1,
n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553).
Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il passaggio motivazionale del
provvedimento in esame, esplicitato a pagina 2, nel quale il Tribunale di
sorveglianza di Napoli osservava, in termini assertivi e senza una valutazione
analitica degli elementi sintomatici richiamati, che, nel caso di specie,
mancavano «elementi indicativi dell’acquisizione, da parte del condannato […] di
adeguate capacità di rivisitazione critica del suo vissuto criminale, e dunque non
possono dirsi in alcun modo integrati, in modo concreto ed efficace, quei
presupposti di resipiscenza e di disconosciment0 dei pregressi disvalori che
porterebbero a una prognosi favorevole».
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medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni

2. A tutto questo occorre aggiungere che il Tribunale di sorveglianza di
Napoli, oltre a formulare un giudizio in termini non attuali, non prendeva in
considerazione gli elementi addotti dalla difesa del Di Paoli in sede di
presentazione della richiesta di concessione dei benefici penitenziari presupposti,
tra i quali occorreva considerare la condotta tenuta dal condannato durante la
custodia cautelare in carcere, l’attività lavorativa svolta dopo la sua liberazione e
il servizio di volontariato attestato dalla documentazione allegata all’istanza in
esame.

della formulazione del giudizio di pericolosità del Di Paoli, anche in
considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dai reati presupposti – che
risultavano commessi tra il 2009 e il 2010 – che imponeva una valutazione più
analitica di quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in ordine al
percorso rieducativo avviato dal Di Paoli, al fine di valutarne la rilevanza in
relazione alla richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale
oggetto di cognizione.
In questa cornice, occorre ribadire che, ai fini della concessione
dell’affidamento in prova al servizio sociale, non possono assumere rilievo
decisivo, in negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta
condanna, né può richiedersi, in positivo, la prova che il condannato abbia
compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente
che dai risultati dell’osservazione della personalità – dalla quale non si può
concretamente prescindere – emerga che un siffatto processo critico sia stato
positivamente avviato.
Al contempo, per la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, la
natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione
costituisce il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui
compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere – al contrario di
quanto riscontrabile nell’ordinanza impugnata – dalla condotta tenuta
successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando
questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo
di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva, come
costantemente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,
Incarbone, cit.).

3. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, limitatamente al rigetto della domanda dell’affidamento in prova al
servizio sociale, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.
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Tali elementi assumevano, nel caso di specie, una specifica valenza ai fini

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda
dell’affidamento in prova al servizio sociale e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di sorveglianza di Napoli.
Così deciso 1’08/11/2016.

Al ssatrro Centonze
Ltv■A2

Il Presidente

eiPatrizia Mazzei
Antonelll


,

Il Consigliere estensore

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