Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40993 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 40993 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARINI ALESSANDRO N. IL 23/08/1961
avverso la sentenza n. 2842/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
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Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 19/05/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. C. Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata in data 30/04/2013, la Corte di appello di Genova
ha confermato la sentenza del 30/06/2010 che aveva dichiarato Alessandro
Carini colpevole del reato di cui all’art. 494 cod. pen. – commesso in Villanova

l’attivazione di una linea telefonica con le generalità mendaci di Enrico Carini e,
ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva
ex art. 99, comma quarto, cod. pen., lo condannava alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto
ricorso per cassazione Alessandro Carini, denunciando vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza della prova della commissione del reato di cui
all’art. 494 cod. pen.: in assenza di un contratto scritto che rechi la firma
dell’imputato e/o di una testimonianza che dimostri che la telefonata-contratto fu
da lui effettuata, le circostanze dedotte dalla Corte di appello non dimostrano
con certezza che l’imputato stesso sia stato effettivamente colui che ha
concordato l’allaccio. Deduce altresì il ricorrente l’intervenuta estinzione del reato
per prescrizione maturatasi il 30/09/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La doglianza relativa al vizio di motivazione è inammissibile perché deduce
questioni di merito. Oltre a rimarcare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni
di Enrico Carini, ritenute di per sé idonee a giustificare l’affermazione di
responsabilità dell’imputato, la Corte di appello ha messo in evidenza i riscontri
estrinseci a dette dichiarazioni: la linea telefonica in questione venne attivata
presso l’abitazione dell’imputato, l’unico che abbia potuto chiedere l’allaccio,
come risulta dalla corrispondenza della Telecom, che era a conoscenza delle
difficoltà economiche dell’imputato, sicché la spendita del nome del figlio gli
avrebbe consentito una più sicura attivazione della linea. La linea argomentativa
così sviluppata è coerente ai dati probatori richiamati ed immune da cadute di
consequenzialità logica, laddove la doglianza si traduce nella sollecitazione ad
una rivisitazione del compendio probatorio esorbitante dai compiti del giudice di
legittimità.

2

d’Albenga dal febbraio al marzo 2006 – per avere stipulato un contratto per

L’inammissibilità del motivo escluderebbe la declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione maturatasi, secondo la deduzione del ricorrente, dopo la
deliberazione della sentenza di appello; tale deduzione, peraltro, è
manifestamente infondata, poiché non tiene conto della disciplina degli effetti
dell’interruzione della prescrizione dettata dall’art. 161, secondo comma, cod.
pen. per i casi di cui all’art. 99 1 quarto comma, cod. pen., disciplina in forza della
quale’ll termine di prescrizione – con l’aumento di due terzi di quello ordinario non risulta decorso dalla data della deliberazione della presente sentenza.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma,
che si stima equa, di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2014.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

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