Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40992 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 40992 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

MAUTONE Francesco, nato a Vallo della Lucania il 28/05/1951;
TORTORELLA Salvatore, nato a Vallo della Lucania l’01/08/1947;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno dell’i marzo 2013;

visti i ricorsi, gli atti e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
letta la memoria difensiva depositata dall’avv. Francesco Maria Torrusio,
nell’interesse della parte civile Mautone Giuseppe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe
Volpe, che ha chiesto l’inammissibilità per entrambi i ricorsi;
sentito, altresì, l’avv. Cristina Savorelli, sostituto processuale dell’avv. Sabato
Romano, che, in difesa di Francesco Mautone, si è riportato ai motivi di ricorso,
chiedendone raccoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 16/05/2014

1. Francesco Mautone e Salvatore Tortorella erano chiamati a rispondere,
innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110,
481 cod. pen. «perché con pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso tra loro, agendo, Mautone in qualità di esercente un esercizio
di pubblica necessità, in quanto architetto incaricato della direzione dei lavori di
ricostruzione di due immobili in via Piano Pezina di Vallo della Lucania

ditta esecutrice degli stessi, attestavano falsamente, nei certificati di ultimazione dei
lavori e di regolare esecuzione dei lavori relativi al predetto intervento edilizio,
certificati datati 31.12.2002, redatti a firma del Mautone e sottoscritti anche dalla
Tortorella, fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità, ed in particolare
che i lavori in questione erano stati ultimati il 31.12.2002, contrariamente al vero,
dal momento che tale ultimazione risaliva all’anno 1997».
Con sentenza del 25 novembre 2009, il Tribunale assolveva gli imputati dal
reato di falsità ideologica in certificato, così come contestato, con formula perché il
fatto non sussiste.
Pronunciando sul gravarne proposto dalla parte civile Giuseppe Mautone, la
Corte d’appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la
pronuncia impugnata, condannando Francesco Mautone e Salvatore Tortorella al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, rimettendo le parti
dinanzi al giudice civile per la sua liquidazione, oltre consequenziali statuizioni.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore di Salvatore Tortorella, avv.
Felice Ferrara, ed il difensore di Francesco Mautone, avv. Sabato Romano, hanno
proposto distinti ricorsi per cessazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate.

3. Con il primo motivo del ricorso in favore del Tortorella, si deduce difetto di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. nonché travisamento del
fatto in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 lett. e) del stesso codice di rito. Si
sostiene, al riguardo, che il giudice di appello, stravolgendo il significato delle
risultanze processuali, aveva ingiustificatamente ribaltato il giudizio assolutorio di
primo grado, assegnando peraltro rilievo probatorio alle annotazioni apposte su una
modulistica in uso alle aziende di settore. Alla stregua di richiamato orientamento
giurisprudenziale si assume che la data di ultimazione dei lavori e la data di
redazione del relativo certificato non dovevano necessariamente coincidere. Nel
caso di specie, nessuna falsa attestazione era stata commessa non essendo in alcun
modo in discussione che i relativi lavori fossero stati effettivamente eseguiti ed
ultimati alla data in cui il certificato era stato redatto e dovendosi escludere che in
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commissionati dal proprietario Mautone Giuseppe, ed il Tortorella quale titolare della

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tale relazione, necessariamente successiva all’ultimazione degli stessi lavori, possa
configurarsi un falso ideologico nel caso in cui il certificato non fosse stato emesso
“senza ritardo alcuno” come prescritto dall’art. 62.d. 25 maggio 1895 n. 350.

In

sostanza, l’eventuale ritardo nella redazione e sottoscrizione di un certificato non
avrebbe potuto assumere alcuna penale rilevanza. Mancava, inoltre, la prova del
danno asseritamente sostenuto dalla persona offesa, in assenza dei presupposti
costitutivi. La condanna al risarcimento del danno era, dunque, priva di

Con il primo motivo del ricorso in favore del Mautone si eccepisce
l’insussistenza giuridica del reato contestato. Si segnala al riguardo che, ai fini del
conseguimento del contributo pubblico, in ragione del quale il certificato era stato
redatto, l’amministrazione richiedeva fosse certificata l’ultimazione dei lavori
rispetto ad una certa pratica di finanziamento risalente al 1996 e non già la reale
data di ultimazione delle stesse opere; sicché, erroneamente, era stata negata
l’innocuità del falso.
Con il secondo motivo si deduce identico vizio motivazionale sul rilievo che il
giudice di appello aveva stravolto la ricostruzione effettuata dal primo giudice senza
indicare le ragioni per le quali non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie al
suo convincimento.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche delle quali avrebbe voluto tenersi conto nell’applicazione della legge
penale, con riferimento agli artt. 2946, 2156, 2957 e 2944 cod. civ. Si duole, in
particolare, dell’erronea applicazione delle norme civilistiche in tema di prescrizione
presuntiva, ed in specie della mancata applicazione del principio, ricavabile dall’art.
2959 cod. civ., secondo cui l’efficacia della prescrizione presuntiva presupponeva
che da parte dell’eccipiente non vi fosse ammissione alcuna, né in forma espressa
né indiretta, che l’obbligazione non era stata estinta. Di tanto la Corte di appello di
Salerno non aveva tenuto conto, ritenendo invece “utile”, nella sua visione
colpevolista e limitata, il documento asseritamente falso, da considerarsi invece
inutile sotto ogni profilo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo del ricorso in favore del Tortorella é destituito di

fondamento, non essendo condivisibile il rilievo critico in ordine alla mancanza di
adeguata motivazione. à vero, invece, che l’impianto motivazionale della pronuncia
impugnata rende compiuta ragione del ribaltato giudizio di responsabilità
dell’imputato, sia pure ai soli effetti delle statuizioni civili, avendo chiaramente
indicato i motivi per i quali, in totale dissenso dalle conclusioni di primo grado,
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motivazione.

fossero invece ravvisabili presupposti del reato in contestazione. Con ineccepibile
apprezzamento di merito, tale in quanto congruamente motivato, il giudice a quo
ha ravvisato nella struttura motivazionale dell’allegato documento gli estremi della
falsa certificazione, chiaramente individuabili nella seconda parte del modulo,
contenente l’attestazione che i lavori erano stati ultimati alla data del 31.12.2002,
ove invece l’ultimazione era avvenuta anni prima, così come pacificamente
accertato sulla base delle emergenze processuali, segnatamente delle concordi

certificazione e la corretta individuazione, pertanto, degli estremi del reato ritenuto
in sentenza.
Gli ulteriori rilievi difensivi attengono ad improponibili profili di fatto, a parte,
ad ogni modo, la loro infondatezza, posto che il giudice di appello ha accertato, con
argomentazione congrua e plausibile, che la data di riferimento fosse proprio quella
dell’ultimazione dei lavori e non già la data eventualmente successiva, di redazione
dello stesso certificato.
Priva di fondamento é anche l’eccezione relativa alla pretesa mancanza di
motivazione in ordine al danno riconosciuto alla parte civile. Ancora una volta, con
argomentazione ineccepibile, il giudice di merito ha ritenuto che il fatto in questione
fosse potenzialmente produttivo di danno in favore della persona offesa,
affermazione peraltro del tutto in sintonia con la pacifica natura plurioffensiva del
reato di falso. Donde la condanna generica al risarcimento, da determinare nella
competente sede civile.
Venendo ora al ricorso in favore del Mautone, si osserva che il primo motivo è
privo di fondamento, a parte la sua eccentricità, posto che risulta chiaramente in
atti che la falsificazione del documento era finalizzata a neutralizzare l’eccezione di
prescrizione sollevata in sede civile dall’odierna parte offesa Giuseppe Mautone, con
riferimento al diritto a competenze professionali che l’imputato Francesco Mautone
aveva azionato mediante procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo dallo stesso
ottenuto era stato poi opposto da Giuseppe Mautone, anche sulla base
dell’eccezione di prescrizione di cui si è detto, trattandosi di lavori ultimati nell’anno
1996. Contrariamente all’assunto del ricorrente il falso era tutt’altro che inutile,
posto che, proprio a seguito della produzione in giudizio della falsa certificazione,
attestante che lavori sarebbero stati, invece, ultimati nell’anno 2002, il giudice
civile aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da
Francesco Mautone.
Prima di pregio é anche la seconda censura, in quanto, nel ribaltare la
ricostruzione dei fatti offerta in prime cure, il giudice d’appello si è doverosamente
fatto carico di spiegare le ragioni del suo convincimento, dimostrando l’infondatezza
degli argomenti addotti dal primo giudice e l’inattendibilità degli elementi di prova

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dichiarazioni testimoniali. Donde il contenuto oggettivamente inveritiero della

contraria, ritenuti comunque incompatibili con la ricostruzione della vicenda ritenuta
più aderente alle risultanze di causa.
Infondata è anche la terza doglianza che lamenta erronea applicazione della
disciplina civilistica in tema di prescrizione presuntiva. Si sostiene, in buona
sostanza, che il giudice di appello non avrebbe considerato la dinamica dell’istituto
civilistico della prescrizione presuntiva, notoriamente applicabile a crediti relativi a
determinate prestazioni, che, di regola, sono poste in essere con regolare cadenza e

parte dell’eccipiente non vi sia alcuna ammissione che l’obbligazione non è stata
estinta, in quanto concettualmente incompatibile con la ratio dello stesso istituto
(che ne presuppone, invece, l’adempimento). Si tratta, in tutta evidenza, di profilo
problematico di carattere esclusivamente civilistico, attenendo a regola di giudizio
da osservare in sede civile, la cui corretta applicazione non è dato sindacare in
questa sede. Nella logica penalistica ciò che rileva è che, in esito a corretto
accertamento dei fatti, il giudice di merito abbia accertato che i lavori in questione
non erano stati ultimati alla data risultane dal certificato in atti, e tanto basta per
ritenere corretta la ritenuta immutatio veri, quale che fosse la finalità perseguita
con la detta falsificazione.
Quanto alla pretesa innocuità del falso, è sufficiente richiamare quanto
argomentato con riferimento ad analoga censura sollevata dal ricorrente Tortorella.

2. Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le
consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 16/05/2014

puntuali formalità. L’efficacia del rilievo di prescrizione postula, nondimeno, che da

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