Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40990 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 40990 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CEGLIE SALVATORE N. EL 12/10/1955
avverso la sentenza n. 1530/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/0512014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

vv

Data Udienza: 16/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Diceglie Salvatore propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Bari, in data 29 gennaio 2013, con la quale, in riforma
della decisione dei Tribunale di Trani del 24 gennaio 2005, Diceglie è stato condannato

codice penale (capo A) e 81 codice penale e 73 d.p.r. numero 309 del 1990 (capo B).
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il difensore dell’imputato,
chiedendo l’assoluzione, quanto meno ai sensi dell’articolo 530, capoverso, del codice di
rito e, in via gradata, la determinazione della pena nel minimo con concessione delle
attenuanti generiche. All’udienza del 29 gennaio 2013 l’appellante ha rinunziato ai
motivi riguardanti la responsabilità penale. La Corte d’Appello, preso atto della
dichiarazione di parziale rinuncia ai motivi di gravame, ritenuto in parte fondato quello
relativo al trattamento sanzionatorio, in considerazione del comportamento processuale
osservato dal prevenuto, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, non
concedendo le attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti e della
personalità dell’imputato.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Diceglie Salvatore
lamentando l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’istituto del
reato continuato in tema di sequestro di persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con l’unico motivo di impugnazione il difensore di Diceglie Salvatore deduce violazione
di legge con riferimento all’istituto del reato continuato, riferito al sequestro di persona.
In particolare, secondo la giurisprudenza, la continuazione ex art. 81 c.p. può essere
ravvisata solo quando nella commissione del reato permanente siano individuabili più
episodi diversi. Al contrario, le risultanze processuali evidenziano la continuità della
posizione di soggezione della persona offesa, Dipierro Rossana, nei confronti
dell’imputato.
2.

La censura è infondata.

3. Il principio secondo cui la continuazione del reato permanente richiede l’accertamento di
episodi diversi separati temporalmente non è contraddetto dalle risultanze processuali.4
Tale dato, infatti, emerge dal contenuto della sentenza di primo grado dove, a pagina 6,

alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli articoli 81 e 605

la persona offesa riferisce che con l’imputato era iniziata una relazione stabile e la
successiva convivenza presso l’Hotel l’Europa. Ma l’imputato si era mostrato in più
occasioni violento, l’aveva picchiata, minacciata pesantemente, tutte le volte nelle quali
aveva tentato di far cessare la relazione e, quindi, di allontanarsi. Ha aggiunto di essere
riuscita anche ad andare via, ma imputato l’aveva poi convinta a tornare insieme,
offrendole sostanza stupefacente o minacciandola. Non vi sono dubbi, quindi,
sull’esistenza di più episodi di sequestro, intervallati da periodi nei quali la persona

giudice di secondo grado.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/05/2014
Il Consigliere estensore

offesa riacquistava la propria autonomia, così come adeguatamente chiarito anche dal

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