Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40978 del 15/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 40978 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
DE LUCA GIUSEPPE N. IL 09/07/1956
DE LUCA SERGIO N. IL 08/03/1964
avverso l’ordinanza n. 2600/2015 TRIB. RIESAME di NAPOLI, del
19/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO SALZANO che ha chiesto
1~=ril del ricorso

eGA.

V.

Udito il difensore degli indagati avv. GIANCARLO DI GIULIO che ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale del riesame di Napoli, nel decidere sulle richieste di riesame
presentate nell’interesse di De Luca Giuseppe e De Luca Sergio avverso
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del medesimo
tribunale il precedente 18 marzo 2015 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r.
309/90 e 416 bis cod. pen. , ritenute applicabili le disposizioni di cui agli artt.
292 e 309 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 47/2015, dichiarava nulla
l’ordinanza impugnata in quanto si limitava

“a ripetere pedissequamente il

contenuto della richiesta del pubblico ministero, addirittura riproducendo la
medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse parole, senza alcuna
ulteriore aggiunta, commento od osservazione da parte dal gip e quindi senza
una autonoma valutazione da parte di quest’ultimo”.

1‘e 9(211-0

Data Udienza: 15/09/2015

Il Pm ha presentato ricorso contro tale decisione denunciando la violazione
di legge in quanto ritiene che la ordinanza di custodia sia conforme alla nuova
normativa: “la parte ricostruttiva è certamente propria ed autonoma; sul piano
generale questa autonomia si coglie anche nella circostanza che la richiesta dello
scrivente PM colpiva quaranta indagati ed il GIP l’ha accolta solo per ventinove
posizioni “.
Il ricorso è infondato.
La misura cautelare è stata emessa prima della entrata in vigore della legge

Il tribunale ha ritenuto applicabili le nuove disposizioni e lo stesso pubblico
ministero non contesta tale scelta ritenendo, invece, che l’errore della decisione
riguardi l’interpretazione dell’art. 292 cod. proc. pen. nella attuale formulazione.
Va, invece, rammentato che nella materia processuale vige il principio della
applicabilità della legge del tempo della emissione dell’atto, né per la normativa
in questione risulta alcuna deroga (Sez. 4, n. 24861 del 21/05/2015 – dep.
12/06/2015, Iorio, Rv. 263727). Quindi, la nuova regola in tema di contenuto
minimo della motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. non era affatto applicabile
alla ordinanza di custodia impugnata perché era stata emessa nella vigenza della
“vecchia” regola.
In ogni caso, la diversa scelta interpretativa del giudice a quo non comporta
conseguenze poiché, di fatto, tali nuove disposizioni, nella parte di interesse,
hanno un contenuto “interpretativo” e ricognitivo di giurisprudenza preesistente,
per cui si limitano a rendere cogenti regole già applicate prima della legge 47 e
che il collegio condivide. Tale caratteristica della riforma è evidente per la
disposizione che preclude espressamente che si possa affermare la pericolosità
ex art. 274 lett. c) sulla scorta della sola gravità astratta del reato, principio già
pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. IV, sent. 34271 del
10.9.07 (cc. 3.7.07) rv. 237240), nonché per la aggiunta di “attuale” quale
ulteriore aggettivazione del “pericolo concreto”; per quest’ultimo punto, difatti, a
parte alcune pronunce che hanno escluso la necessità di una “attualità” intesa
quale “riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione”,
altre decisioni avevano già considerato l’attualità come necessariamente insita
nella concretezza (“Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 – dep. 17/12/2014, Alessi,
Rv. 261670”),

quindi ritenendola una condizione necessaria al fine di

applicazione della misura cautelare.
Del resto, basta osservare che il codice, anche con la nuova formulazione
del decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen., continua a distinguere tra
“esigenze cautelari” ed “eccezionali esigenze caute/ari”, a dimostrazione che la

47/2015; l’udienza del tribunale del riesame è, invece, successiva.

attualità non significa “immediatezza”.
Anche la prescrizione di specifici contenuti della motivazione della ordinanza
di custodia, con il corollario del limite ai poteri del Tribunale del Riesame che può
“integrare” ma non “supplire”, non è una innovazione rispetto alla precedente
normativa ma, a fronte di varie linee interpretative sui limiti al potere di
integrazione della ordinanza di custodia da parte del tribunale del riesame, la
legge ha reso cogente l’interpretazione secondo la quale (Sez. 6, n. 12032 del
04/03/2014 – dep. 13/03/2014, Sanjust, Rv. 259462) il tribunale del riesame

provvedimento impugnato, completare quella ordinanza di custodia la cui
motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una
attività di

“autonoma valutazione”.

Quindi, non si è in presenza di una

innovazione bensì della interpretazione “corretta” ed autentica della precedente
normativa, così diventando quella indicata l’unica interpretazione conforme agli
attuali testi di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.
In definitiva, il riferimento alla “autonoma valutazione” non aggiunge, a
quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità ma ritiene corretta
quell’interpretazione secondo la quale il provvedimento di custodia deve sia
avere il necessario contenuto

“informativo”

che dimostrare la effettiva

valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione.
Anche la disposizione (art. 292 cod. proc. pen.) novellata, tenuto conto della
specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di
fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente

“scritto”

ed

autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone,
invece, un giusto rigore che era già emerso, come visto, in quella giurisprudenza
che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo
che consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un
formalismo che renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia.
Tale è, in conclusione, il senso di una norma che prevede l’annullamento
quando la motivazione

“manca” o “non contiene l’autonoma valutazione”,

espressione quest’ultima che non significa “insufficiente” ma, solo, che la nullità
ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell’atto sul piano
formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle
scelte dell’accusa.
Il principio di diritto va, quindi, così indicato:
La normativa introdotta con la I. 47/2015, nella parte in cui modifica le
disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze caute/ari di cui agli art. 292 e
309 cod. proc. pen. , non ha carattere innovativo ma adegua la formulazione
3

non può mai, nonostante i propri poteri di integrazione della motivazione del

delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto
necessario che la ordinanza di custodia abbia comunque un chiaro contenuto
indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante. La
nullità di cui all’art. 292 cod. proc. pen., quindi, si verifica nel caso di ordinanza
priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di
uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.
Nel caso concreto all’esame di questa Corte, il tribunale dà conto della
sostanziale inadeguatezza della motivazione a dimostrare la valutazione propria

dell’ufficio ricorrente non sono nel senso di individuare una specifica parte della
motivazione della ordinanza impugnata che “dimostri” tale valutazione (da
riferire ai De Luca), ma sono nel senso di segnalare che la valutazione da parte
del gip risulterebbe (solo) implicitamente dalla scelta del rigetto della misura nei
confronti di un gran numero di soggetti indagati, diversi dai De Luca.
La decisione del tribunale, quindi, è corretta alla stregua del predetto
principio.
P.Q.M.

del giudicante sulla complessiva vicenda cautelare. Del resto, le stesse obiezioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA