Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40950 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40950 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BUSCEMI GIROLAMO N. IL 20.08.1952
Nei confronti di :
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 12 dicembre 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Corasaniti che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
L Con l’impugnata ordinanza emessa in data 12 dicembre2014 la Corte di appello di
Palermo rigettava la domanda di Buscemi Girolamo volta ad ottenere la riparazione
per ingiusta detenzione subita dal 6 dicembre 2002 AL 20 maggio 2005, in relazione
ad un provvedimento cautelare di custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal
GIP presso il Tribunale di Palermo in data 4 dicembre 2002 per il delitto di cui all’
art. 416 bis cod. pen., reato dai quali era stato assolto con sentenza del 2 dicembre
2013 della Corte d’Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il successivo 3 marzo
2014.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Buscemi deducendo, per il tramite
del difensore di fiducia, che la stessa è viziata da mancanza e illogicità manifesta di
motivazione per aver escluso la riparazione nonostante la intervenuta assoluzione.

Data Udienza: 23/04/2015

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato inammissibile per maniifesta infondatezza dei motivi.
4. Il Buscemi ha presentato memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del
ricorso

5. Il ricorso non merita accoglimento
Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo in questione, il giudice del merito – investito dell’istanza per
l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta
detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – ha il dovere di verificare se la
condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si
verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia
connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se
certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto,
possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità
giudiziaria; cio’ che il legislatore ha voluto, invero, e’ che non sia riconosciuto il
diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia
stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da
legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente (sez. IV 7.4.99 n.440, Min.
Tesoro in proc. Petrone, Rv 197652). Le sezioni unite di questa Corte (sentenza
13.12.1995 n.43, Sarnataro, Rv.203638) hanno poi ulteriormente precisato che “Nel
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione e’ necessario distinguere
nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta
all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte
dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo
operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché e’ suo compito stabilire non se determinate
condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore
condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento
“detenzione” ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia
libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al
fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura
civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di
una causa di esclusione del diritto alla riparazione”.
Nella specie il provvedimento impugnato assolve al prescritto obbligo di motivazione
dal momento che l’ordinanza ha fatto riferimento ai frequenti rapporti del Buscemi
con esponenti del clan mafioso, culminati in un incontro con il Guttaduro, alle sue
intromissioni in vicende relative all’assegnazione di lavori pubblici e delle relative
commesse, con un atteggiamento almeno di assoluta accondiscendenza.
In conclusione, l’ordinanza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata
– e pertanto non censurabile. La condotta del Morabito giustifica infatti pienamente
un giudizio in termini di grave imprudenza e negligenza, come tale ostativa al
beneficio richiesto.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2015
IL CONSIGLIERE ESTE SORE
t

L PRESIDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO

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