Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40947 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40947 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLI CONCETTA N. IL 20/09/1956
avverso la sentenza n. 8577/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 22/05/2014

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La ricorrente va condanna alle
spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende. Si
stima equo determinare detta somma di euro 1000.
La giurisprudenza citata nel ricorso è stata male interpretata dalla ricorrente, atteso
che la sentenza per prima indicata, innanzitutto, non è stata emessa dalle sezioni unite
della corte di cassazione, ma dalla sesta sezione della stessa corte. La relativa
massima (ASN 201142699-RV 251367) così recita “L’impossibilità della notificazione
al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di
fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto e 157 comma
ottavo-bis, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza
dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia
necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da
qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato
o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente
l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione
o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale”.
La seconda sentenza è stata effettivamente emessa dalle sezioni unite. Essa ha
chiarito che la notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il
domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni
sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o
abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non
mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta

Poli Concetto ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale
la corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale la
predetta fu condannata alla pena di giustizia perché ritenuta colpevole del delitto di
cui agli articoli 46 e 76 DPR che 445/2000 e 483 cp.
Si deduce violazione di norme processuali in relazione alla notifica del decreto di
citazione per il giudizio di appello, atteso che erroneamente la corte napoletana ha
disposto la notifica presso il difensore ai sensi dell’ottavo comma bis dell’articolo 157
del codice di rito, pur in presenza di valida dichiarazioni di domicilio da parte della
imputata. Le sezioni unite della corte di cassazione hanno chiarito che si tratta di
nullità assoluta ed insanabile. Non essendo stata avvisata della pendenza del giudizio
di appello, la Poli non ha partecipato allo stesso con grave lesione al suo diritto di
difesa.
Con la seconda censura si deduce violazione di legge sostanziale, in quanto, non
essendo stata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà accompagnata dalla
fotocopia del documento d’identità dell’imputata, essa è priva di qualsiasi valore.
Sono stati depositati motivi nuovi e con i quali si ribadisce la fondatezza della prima
censura.

PQM

situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. (sent. n.
28541 del 2011 ric. Pedicone RV 250120)
E’ dunque evidente che si fa luogo alla notificazione di cui all’ottavo comma bis
dell’articolo 157 del codice di rito quando, come nel caso di specie, non sia andata a
buon fine la notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.
Quanto alla mancata allegazione del documento d’identità, evidentemente essa non
incide minimamente sulla struttura del reato, che attiene alla falsità della
dichiarazione, la quale se sussistente, integra l’illecito penale a prescindere dal fatto
che sia accompagnata oppure no da documentazione.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 414
procediment1 samento di € 1000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 22.V.2014.-

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