Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40934 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40934 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA MANUEL N. IL 29/02/1988
avverso la sentenza n. 11961/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 22/05/2014

La Rocca Manuel, imputato di concorso in tentato furto aggravato di un ciclomotore,
ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CdA di
Roma, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, confermando la affermazione
di responsabilità, ha escluso la recidiva e ha ridimensionato il trattamento
sanzionatorio.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza, atteso che egli ed il suo
amico, Franzè Fabrizio, non avevano intenzione di rubare il ciclomotore, ma di
prelevarne la benzina in quanto ne erano rimasti privi. I verbalizzanti in udienza hanno
riferito che “era scurd’. È quindi evidente che essi non hanno potuto percepire i
movimenti dei due ragazzi, i quali non hanno danneggiato il veicolo. Evidentemente il
danneggiamento fu operato da altri. Sul punto manca qualsiasi motivazione.
CONSIbERATO IN bIRITTO
Il ricorso, interamente articolato in fatto, è inammissibile. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma in favore della cassa
ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 1000.
balla sentenza impugnata si evince che La Rocca e il suo amico furono, alle ore 2 del
mattino, visti dagli operanti “armeggiare” su di un ciclomotore. Alla vista delle FF.00.
i due si dettero alla fuga, ma furono, poi, bloccati. Il bloccasterzo del motoveicolo
risultò essere stato forzato.
Per converso la sentenza non dà atto del possesso da parte di due giovani di taniche o
altri contenitori, né il La Rocca, nel suo ricorso, lo sostiene.
Manca quindi qualsiasi base fattuale e logica per inficiare la coerente ricostruzione
operata dai giudici del merito.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
procedimento versamento di € 1000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 22.V.2014.-

RITENUTO IN FATTO

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