Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40909 del 19/09/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 40909 Anno 2016
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SEM PG P t CATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A. parte offesa nel
procedimento
c/
T.T.
G.G.
avverso il decreto n. 2753/2013 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del
19/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lettelereAgite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 19/09/2016

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. IL GIP presso il Tribunale di Sondrio, con ordinanza ex art. 409 cod. proc.
pen. del 19.1.2016, dato atto di avere esaminato la richiesta di archiviazione
presentata dal PM e l’opposizione della persona offesa, rigettava l’opposizione
perché inammissibile e accoglieva la richiesta di archiviazione nei confronti di
T.T. e G.G. per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo

fesa deceduta Z.L., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen..
Il ricorrente dopo aver ricostruito i fatti e l’iter processuale, deduce
l’assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto lo
stesso si limiterebbe ad una apodittica asserzione di inidoneità dei mezzi di prova
richiesti, senza indicare in alcun modo la motivazione alla base di tale valutazione.
In ricorso si lamenta che, nel caso di specie, era evidente che l’opposizione
alla richiesta di archiviazione era stata proposta al fine di integrare, anche con
l’acquisizione del diario clinico, la perizia medico-legale effettuata con la forma
dell’incidente probatorio che non prendeva in considerazione gli atti formanti il
fascicolo del P.M. e le testimonianze raccolte di coloro che non erano medici e
sanitari.
Ritiene il ricorrente che il Gip avrebbe ammesso l’opposizione, salvo poi sostenerne l’inammissibilità, in sede di udienza camerale, asserendo che le contestazioni alle conclusioni della perizia e la richiesta di acquisizione del diario clinico
non costituiscano indicazione dell’oggetto di investigazione suppletiva, dimenticando che nel termine investigazione supplettiva non rientrano solo le nuove indagini, ma anche le integrazioni degli atti investigativi già svolti.

3. Il PG preso questa Suprema Corte ha rassegnato in data 18.5.2016 le
proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso, in quanto il provvedimento non è impugnabile per vizio
di motivazione o travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite.
Nel caso di specie, l’archiviazione è stata pronunciata con il rispetto delle regole del contraddittorio, in seguito alla fissazione dell’udienza camerale, valutando le richieste della parte offesa e ritenendole ininfluenti rispetto al materiale
probatorio acquisito.
7

del proprio difensore di fiducia, A.B., figlio della persona of-

4. In data 4.8.2016 veniva depositata memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
nell’interesse di T.T. tesa a contrastare le argomentazioni di cui al
ricorso, chiedendo di rigettarsi lo stesso.
In data 13.9.2016 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica
ribadendo che quella impugnata è un’ordinanza, nonché insistendo e ulteriormente precisando i motivi di ricorso.

zione comprovante l’ottenuta autorizzazione al cambio del cognome da A.A. a A.B.

5. Il ricorso, tempestivamente proposto, è inammissibile
Non è ammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione avverso il decreto o
l’ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite, dal momento che l’impugnativa innanzi a questa Corte di legittimità è consentita rispetto ai provvedimenti suddetti solo per il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio. Non possono perciò, essere censurate le valutazioni
espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le
considerazioni in base alle quali il PM. abbia richiesto l’archiviazione, essendo il
giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale (cfr. ex multis, sez. 1 n. 8842 del 7.2.2006). Non è quindi consentito il ricorso
per cassazione per motivi diversi da quelli concernenti la citazione e l’intervento
delle parti in camera di consiglio, vae a dire per motivi attinenti al merito della
notitia criminis (sez. 6 n. 436 del 5.12 2002);
Nel caso di specie il GIP ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata
indicazione dell’investigazione suppletiva richiesta, dopo aver valutato
l’ininfluenza della richiesta operata dalla p.o.
In altri termini, il GIP non ha igno -ato le richieste della persona offesa, ma
le ha ritenute ininfluenti rispetto al materiale probatorio acquisito. Come si dà
conto nella motivazione del provvedimento impugnato il giudice ha ritenuto che,
dall’esame degli atti e dalle opinioni espresse dai diversi consulenti non si evidenziassero con una minimamente sufficiente dimostrabilità errori od omissioni
nella condotta dei medici indagati nel lorg operato nei confronti della paziente
per cui è processo e ha ritenuto pertantc che fondatamente, sulla base degli esiti
della disposta perizia (e dalle risposte e spiegazioni fornite dal perito in sede di
udienza di discussione), il P.M.avesse chiesto l’archiviazione. Ha rilevato, poi,

In data 16.9.2016 il difensore del ricorrente ha anche depositato documenta-

come l’opponente non avesse indicato l’oggetto della investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art.410
epp., limitandosi a contestare le conclusioni della citata perizia insistendo sulla
necessità di acquisizione da parte del P.M. del diario clinico che il T.T. doveva formare obbligatoriamente quale medico curante.
Peraltro, viene correttamente evidenziato che la tenuta del diario clinico da
parte del T.T., quale medico curante, era prevista nell’ambito del piano di
intervento sanitario (assistenza domiciliare programmata) previsto dalla ASL del-

non quando la predetta paziente si era trasferita a Sondrio ospite del figlio, trasferimento in relazione al quale occorreva chiedere l’assegnazione temporanea di
altro medico curante. L’acquisizione documentale richiesta, pertanto, è stata ritenuta fondatamente non essere comunque in grado di apportare elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma d± C 2000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2016
Il

sigliere e

nsore

Il Presidente

la Provincia di Sondrio-Distretto di Bormio. località dove abitava Z.L., ma

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