Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 409 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 409 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH MARCO nato il 09/03/1979 a UDINE

avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la
sentenza del Tribunale di Udine del 27/11/2015 di condanna nei confronti di
Hudorovich Marco alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui all’art. 9
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
Avverso tale sentenza l’Hudorovich, a mezzo del proprio difensore, ricorre
per Cassazione per vizio di motivazione, evidenziando l’assenza nella sentenza in

elementi probatori acquisiti ) necessari alla configurazione dell’ipotesi di reato
contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorso, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non
critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del
convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali
della sentenza impugnata, chiede la rilettura del quadro probatorio e il riesame
nel merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una
sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 2, n. 9242
dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, infatti, si risolvono nella
sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità di questioni già
esaminate e decise dai giudici di appello con motivazione concisa, ma immune
da vizi logici o giuridici, senza indicazione di significative circostanze comportanti
un’effettiva violazione delle regole in tema di valutazione della prova o una
manifesta contrarietà alle regole della logica e della non contraddizione (Sez. 1,
n. 15847 del 20/03/2014, Del Prete, non massimata).
La sentenza impugnata ha valutato gli elementi probatori acquisiti,
desumendo la dimostrazione dell’assenza dall’abitazione dell’imputato in ragione
della mancata risposta al suono del campanello, azionato più volte dai militari
…/1autori del controllo, per dar modo agli occupanti di rispondere senza che nessuno

della casa, tanto meno l’imputato, si fosse mostrato o avesse risposto. Con

Irit

ogiche e coerenti argomentazioni si è ritenuto inverosimile che, nonostante il
ripetuto azionamento del campanello esterno, perfettamente funzionante,
2

esame di un percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli

nessuno dei familiari in casa ne avesse avvertito il suono, rilevandosi i pregressi
controlli svolti dai medesimi operanti sul posto e la funzionalità del meccanismo,
acclarata dall’indicazione del fratello dell’imputato e del teste di P.G. rimasto in
strada.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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