Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 409 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 409 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AlqADEO ANGELO N. IL 21/03/1958
avverso la sentenza n. 114/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
02/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.5.2014 il Tribunale di Torino confermava la
sentenza emessa dal locale Giudice di Pace in data 27.6.2013, con la
quale Amadeo Angelo era stato condannato, con concessione delle
attenuanti, alla pena di euro 400,00 di multa ed al risarcimento dei

di cui all’art. 582 c.p. perché cagionava a Mazzotta Domenico lesioni
guaribili in venti giorni.
2.

Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha

proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , deducendo:
-con il primo motivo, la carenza di motivazione della sentenza
impugnata ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., atteso
che il Tribunale ha ritenuto concordi, precise e convincenti le risultanze
testimoniali e documentali poste a fondamento della condanna del
ricorrente, ove al contrario di quanto sostenuto, non esistono affatto
concordi, né tanto meno precise risultanze;
-con il secondo motivo, l’estinzione del reato per intervenuta
remissione di querela da parte del Mazzotta in data 11.6.2014 con
accettazione dell’imputato in pari data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso è fondato per essersi il reato ascritto
all’Amadeo estinto per intervenuta remissione di querela. Ed invero, in
data 11.6.2014, la p.o. Mazzotta Domenico, ha dichiarato di rimettere
la querela nei confronti di Amadeo Angelo e quest’ultimo ha accettato la
remissione.
2.Vanno in proposito richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa
Corte (Sez. un., n. 24246 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la
remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che
prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata
dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente
proposto.
3.

Nel caso in esame, la remissione di querela e la relativa

accettazione sono state effettuate prima della scadenza per proporre
ricorso,

comunque tempestivamente presentato, per cui il reato

ascritto all’imputato, deve essere dichiarato estinto.
1

danni liquidati in euro 3000,00 in favore della parte civile, per il reato

4. La sentenza impugnata, dunque, per le ragioni dette va annullata
senza rinvio; il querelato va condannato al pagamento delle spese del
processo in mancanza di deroga pattizia (art. 340, comma 4,
cod proc. pen.)

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
remissione di querela, senza rinvio. Spese a carico del querelato.

Così deciso il 8.5.2015

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