Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40897 del 24/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 40897 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 24/09/2015

RITENUTO IN FATTO
L Con sentenza in data 9/1/2014 la Corte d’Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Voghera del 26/1/2009, previa
dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Fulle Claudia e
Lucchesi Romina in ordine ai reati loro ascritti ai capi a) 81, 110, 640 cod.
1

pen., b) 110 cod. pen. 12 legge n. 143 del 1991 e c) 110 494 cod. pen.,
perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena alle stesse inflitta per il
reato di cui al capo d) 110, 648, 99 cod. pen., in anni tre e mesi quattro di
reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna.
1.1. La Corte territoriale respingeva l’atto di appello proposto dalle imputate
in ordine alla ritenuta responsabilità delle stesse per il reato loro ascritto al

2. Avverso la suddetta sentenza propongono separato ricorse le imputate,
Fuille Claudia sia personalmente che a mezzo del di fiducia, sollevando i
seguenti motivi di gravame:
Fulle Claudia – ricorso proposto a mezzo dell’avv. Manuela Albini
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; segnatamente ci si duole che la Corte d’appello ha dato valore
d’indizio all’individuazione fotografica effettuata durante le indagini
preliminari escludendo che possa avere una qualche rilevanza la circostanza
che successivamente i testi in dibattimento non abbiano riconosciuto le
ricorrenti e confermato le loro precedenti dichiarazioni; si lamenta che la
Corte d’Appello ha riconosciuto un ulteriore indizio nella circostanza che le
imputate fossero rimaste contumaci nel dibattimento; si lamenta poi
l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di individuazione
fotografica espletata in fase di indagini preliminari in violazione dell’art. 514
cod. proc. pen.
Fulle Claudia – ricorso personale
2.2. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli art. 2, 3, 99 cod. pen. Premesso che il reato di cui al
capo D) e’ stato commesso in data 16/10/2002 e quindi prima della modifica
apportata all’istituto della rediga disciplinato dall’art. 99 cod. pen. dalla legge
n. 251 del 2005, si lamenta l’applicazione della disciplina dell’art. 99 cod.
pen. attualmente vigente, ancorché, stante l’anteriorità del reato alle
modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovesse applicarsi, ex art.
2 cod. pen., la disciplina previgente.
Lucchesi Romina
2.3. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc.
pen., per inosservanza di norme processuali, con riferimento all’omessa
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di

2

capo d).

fiducia dell’imputata. Segnatamente l’avviso risulta essere stato notificato al
precedente difensore avv. Monica Albini, nonostante l’imputata avesse
provveduto a nominare un nuovo difensore in data 23/7/2012 nella persona
dell’avv. Giuseppina Regina con revoca del precedente difensore.
2.4. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché
mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e)
cod. proc. pen. Premesso che il reato di cui al capo D) e’ stato commesso in

rediga disciplinato dall’art. 99 cod. pen. dalla legge n. 251 del 2005, si
contesta

l’applicazione alla

ricorrente della

recidiva

reiterata con

conseguente aumento della pena di 2/3, per essere stata la stessa già
condannata con sentenza passata in giudicato in due procedimenti penali
rispettivamente nel 2000 e nel 2002, nonostante in quest’ultimo caso non
fosse stata contestata la recidiva semplice; ci si duole poi della mancanza di
qualsiasi motivazione a sostegno dell’applicazione della recidiva e della
misura dell’aumento di pena irrogato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da Lucchesi Romina risulta fondato con riferimento a
quanto dedotto nel primo motivo proposto, risultando assorbita l’ulteriore

atte,

doglianza di cui al secondo motivo. Difatti daglivi – isulta che è stata omessa
la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore
dell’imputata avv. Giuseppina Regina, che era ritualmente stata nominata
in data 23/7/2012; invece per errore il decreto era stato notificato al
precedente difensore avv. Albini, che era stata revocato in occasione della
nomina del nuovo difensore. La sentenza impugnata deve essere, quindi,
annullata senza rinvio limitatamente alla posizione dell’imputata Lucchesi
Romina con contestuale trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Milano per il giudizio.
4. Entrambi i ricorsi proposti da Fulle Claudia sono inammissibili, per essere
manifestamente infondati i motivi proposti. Segnatamente quanto al primo
motivo del ricorso dell’avv. Albini, trattasi di valutazioni di merito che sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro
da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999,
Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, lakani, Rv. 216260; Sez.
U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così nella sentenza

data 16/10/2002 e quindi prima della modifica apportata all’istituto della

impugnata è contenuta una motivazione immune da vizi di legittimità con
la quale la Corte territoriale ha reso adeguata giustificazione in ordine alla
prevalenza accordata all’individuazione fotografica espletata in fase di
indagini preliminari rispetto alle dichiarazioni rese dai testi in dibattimento.
Inoltre il motivo di ricorso su questo punto risulta del tutto generico, in
quanto il ricorrente fa menzione di atti del procedimento che omette di
allegare o trascriverne il contenuto, come sarebbe stato suo onere in forza
del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (

Rv. 246499; sez. 5 n. 11910 del 22/1/2010, Rv. 246552). Il
comportamento processuale tenuto dall’imputata, che è rimasta
contumace, è stato oggetto di valutazione complessiva sulla base dei
canoni di giudizio stabiliti da questa Corte di legittimità; in tale direzione si
è affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può
desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal
comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della
provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008,
Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv.
248265). Nella sentenza, appunto, tfflitutinztbst l’assenza di plausibili
spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione della carta di credito,
risultata di provenienza delittuosa, si pone come coerente e necessaria
conseguenza di un acquisto illecito. L’acquisizione al fascicolo per il
dibattimento dei verbali delle individuazioni fotografiche effettuate nelle
indagini preliminari costituisce una violazione di legge non dedotta con i
motivi di appello e che pertanto non può essere proposta per la prima volta
in Cassazione.
Analogamente anche la questione proposta nel ricorso personale
dalla Fulle si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen., trattandosi di violazione di legge che non era stata eccepita nei motivi
di appello dove, quanto al trattamento sanzionatorio, ci si era limitati a
richiedere la concessione delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità dei ricorsi proposti da Fulle Claudia consegue la
condanna della stessa al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

4

sez. 1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225; sez. 4 n. 3360 del 16/12/2009,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dì Lucchesi
Romina e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di Fulle Claudia che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla

Roma 24 settembre 2015
Il Consigliere relatore
Dott. Rob

Il Presidente
li Palombi di Montrone Dott. Franco Fiandanese

Cassa delle Ammende.

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