Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40896 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40896 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCARO ANTONIO SANDRO N. IL 26/08/1966
AMMIRATA GIOVANNI N. IL 02/03/1964
avverso la sentenza n. 1639/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 06/05/2014
Considerato che
Antonio Sandro Vaccaro e Giovanni Ammirata ricorrono avverso
la sentenza, in data 19.07.2013, della Corte di Appello di
Palermo, che ha condannato i ricorrenti alla pena di anni due mesi
quattro di reclusione , interamente condonata, per il delitto di
cui all’art. 319 quater cod. pen. e, chiedendone l’annullamento,
deducono mancanza e contraddittorietà della motivazione in
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha più volte stabilito che “Deve ritenersi
adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla
determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano
indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o
determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione
di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” (Sez. 1,
Sentenza n. 3155 del 25/09/2013);
Uniformandosi a questo orientamento che il presente Collegio
condivide e considerato che, nel caso di specie, la Corte ha
dimostrato di aver utilizzato correttamente i parameri fissati
all’art. 133 cod. pen. (p. 2-3 sentenza), va dichiara
inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché, ciascuno, al versamento, alla Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della
somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
2014
Estensore
residente
relazione all’art. 133 cod. pen.