Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40886 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40886 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CINICOLO ANTONIO, nato il 03/11/1984
CINICOLO FRANCESCO SAVERIO, nato il 04/09/1983
SIMONETTI PIETRO, nato il 16/03/1986
ESPOSITO GAETANO, nato il 05/02/1978
avverso l ‘ordinanza n. 5502/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di NAPOLI
del 18/08/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto l ‘annullamento con rinvio dell ‘ordinanza impugnata
limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto dei ricorsi nel resto;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 agosto 2014, il Tribunale di Napoli, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 2 agosto 2014 dal
G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di Cinicolo Antonio, Cinicolo Francesco
Saverio, Simonetti Pietro ed Esposito Gaetano, sottoposti a indagini per i reati di

contestati in concorso, di detenzione e porto illegali della pistola semiautomatica
marca “Tanfoglio”, matricola n. DVC1058, completa di caricatore contenente
cinque cartucce, atta all’impiego, e della ricettazione della stessa arma, provento
di furto consumato in Gioiosa Marea il 16 dicembre 2005 da ignoti in danno di
Faranda Giuseppe.

2. Il Tribunale richiamava, in via preliminare, per relationem, quanto alla
indicazione analitica dei fatti posti a fondamento della misura, il contenuto
dell’ordinanza impugnata, che valutava come condivisibile ed esaustivo, in tal
senso sottolineando lo stretto collegamento e la complementarietà tra il
provvedimento restrittivo della libertà personale e l’ordinanza che decide sul
riesame, e diffusamente illustrando il contenuto e i limiti del sindacato in sede di
riesame, oltre ai presupposti dell’adozione della misura cautelare.
2.1. La vicenda aveva preso avvio dall’intervento operato dagli agenti del
Commissariato P.S. Secondigliano alle ore 18,00 del 30 luglio 2014 in via Cupa
delle Vedove, rievocato, in modo circostanziato ed esaustivo, nel verbale di
arresto degli indagati ricorrenti e del coindagato Buonomo Vincenzo delle ore
1,30 del 31 luglio 2014, nei verbali di perquisizione e sequestro e nel contributo
narrativo di Iacolare Rosa.
Quest’ultima aveva dichiarato:
– di avere aperto la porta d’ingresso della sua abitazione, sita in via Ianfolla,
notando la presenza “piuttosto agitata” di cinque ragazzi, già da lei conosciuti di
vista per essere amici del figlio Dell’Acqua Mario, detenuto nel carcere
Secondigliano, che le avevano chiesto con insistenza di farli entrare per essere
andati a trovarla e di chiudere subito la porta;
– di essersi meravigliata della loro presenza e di avere notato che essi si
affacciavano ripetutamente al balcone;
– di avere sentito bussare continuamente alla porta d’ingresso e affermare
che era la polizia;

2

,
s

cui ai capi A) e B) della imputazione provvisoria, e in particolare per i delitti,

- i ragazzi le avevano intimato di non aprire, sapendo di essere inseguiti
dalla polizia, e uno di essi aveva spento il suo telefono cellulare che era sul
tavolo della cucina;
– gli stessi, che avevano prelevato in cucina uno strofinaccio di colore rosa e
la busta dell’immondizia di colore bianco che era sul balcone, dopo alcuni minuti
si erano lanciati sul balcone del sottostante appartamento di settimo piano,
mentre essa aveva aperto la porta d’ingresso trovandosi dinanzi vari poliziotti.
2.2. Interrogati in sede di convalida del loro arresto, eseguito quando i

aveva a sé attribuito la detenzione e il porto illegali dell’arma da fuoco e i
coindagati avevano reso dichiarazioni a discolpa, delle quali il Tribunale
richiamava ì relativi verbali.
Dette dichiarazioni si erano esaurite nella prospettazione della

ignorantia

facti, motivando la loro fuga precipitosa e convulsa, oltre che pericolosa per essi
stessi, Cinicolo Francesco Saverio per essere sottoposto ad avviso orale del
questore, Esposito per essere stato sollecitato dagli altri per la presenza degli
operanti, Cinicolo Antonio per la fuga del fratello e Simonetti per il timore di
essere raggiunto anche lui da avviso orale.
L’ipotesi elaborata dagli indagati era antagonista a quella accusatoria che,
sulla base dei fatti come vissuti e rievocati dagli operanti e dalla teste Iacolare, e
non smentiti dagli stessi indagati, correlava la carica psicologica che aveva
motivato la fuga alla conoscenza dell’arma da fuoco, avvolta nello strofinaccio
prelevato nella cucina della indicata Iacolare e nascosta nel sacchetto per la
raccolta dei rifiuti, preso dal balcone della stessa.
Tale contro-ipotesi era grandemente irragionevole, non concludente e
vistosamente confliggente con i dati empirici disponibili e con la regola di
esperienza delVid quod plerumque accidit, difettando di rilevanza, intesa come
capacità di spiegare il fatto, di comprovabilità, non esistendo un rapporto di
coerenza e asseribilità tra il fatto ipotizzato e i dati empirici, di compatibilità con
il fenomeno percepito, di capacità di previsione e di spiegazione di fatti ulteriori
rispetto a quello considerato, e di semplicità, richiedendo una maggiore
complicazione di eventi.
2.3. Il Tribunale, richiamati e ampiamente ripercorsi i concetti di concorso
criminoso e di connivenza non punibile e la distinzione tra quest’ultima e
l’adesione passiva all’azione delittuosa altrui che inseriva il soggetto nel rapporto
concorsuale, riteneva che la condotta di ciascuno degli indagati impugnanti
integrasse partecipazione, perché si era manifestata in un comportamento che
aveva arrecato un contributo alla realizzazione del fatto, benché attraverso il
rafforzamento del proposito criminoso del coindagato Buonomo, confesso autore
materiale del fatto, o attraverso l’agevolazione della sua opera.

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cinque si erano introdotti nell’appartamento sottostante disabitato, Buonomo

In ogni caso, anche seguendo la rappresentazione auto-accusatoria del detto
Buonomo, gli indagati avevano, attraverso la condotta tenuta idonea a facilitare
l’esecuzione, accresciuto e potenziato la possibilità della sua produzione.
2.4. Le esigenze cautelari trovavano fondamento nell’elevato e preoccupante
grado di capacità criminale di ciascuno e nella loro pericolosità secondo i canoni
di cui all’art. 133 cod. pen., rimanendo la carica della spinta criminogena
connotata dalle descritte emergenze processuali.

cassazione Cinicolo Antonio, Cinicolo Francesco Saverio, Simonetti Pietro ed
Esposito Gaetano con unico atto per mezzo del comune difensore, avv.
Domenico Dello Iacono, e Simonetti Pietro anche con separato ricorso personale.

4. Con il ricorso congiunto gli indagati sviluppano due motivi.
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 81 cpv. cod.
pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 110, 648 cod. pen.
Secondo i ricorrenti, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alle questioni
di diritto poste dalla difesa in sede di riesame.
4.1.1. Si era, in particolare, dedotto il difetto della prova del concorso di
tutti essi ricorrenti nel reato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, la cui
disponibilità esclusiva era stata rivendicata dal coindagato Buonomo nel suo
interrogatorio, e si era rappresentato che non vi erano elementi che correlassero
i colpi di arma da fuoco esplosi alcune decine di minuti prima che essi e il
coindagato Buonomo fossero intercettati in Via Janfolla dalla polizia, e quindi che
fosse stato concordato fra essi il porto dell’arma da parte del solo Buonomo.
Nell’ordinanza genetica, confermata dall’ordinanza impugnata, si era
sostenuto che la prova della consapevolezza della detenzione dell’arma da parte
di uno degli arrestati, che il Pubblico Ministero aveva posto in relazione alla fuga
rocambolesca posta in essere da tutti alla vista delle forze dell’ordine, aveva
rafforzato il proposito criminoso del detentore e assicurato allo stesso un senso
di sicurezza.
4.1.2. Ad avviso dei ricorrenti, che richiamano e illustrano alcuni principi
fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, l’indicato convincimento è, al
contrario, in contrasto con la mancanza di prova della utilizzazione dell’arma per
la consumazione del raid in Via Cupa delle Vedove e del preventivato accordo del
Buonomo con i coindagati di armarsi per partecipare all’agguato.
Inoltre, è carente la prova del contributo morale dato da essi ricorrenti al
rafforzamento della determinazione del Buonomo di portare con sé l’arma,
poiché anche la fuga è intervenuta quando già si era formato il processo volitivo
4

3. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorrono per

originario del confesso detentore, non poteva stabilirsi in che modo essi avessero
potuto stimolare il proposito criminoso cui il Buonomo si era determinato quando
aveva deciso di prendere l’arma e di portarla in luogo pubblico, incontrandosi con
essi, ed essi avevano solo in modo maldestro tentato di tenersi indenni dalle
conseguenze che potevano loro derivare, in quanto diversamente pregiudicati,
dal controllo con il detentore di un’arma da fuoco.
4.2. Con il secondo motivo, i soli ricorrenti Cinicolo Antonio e Cinicolo
Francesco Saverio denunciano violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed

e),

completamente carente nella parte in cui doveva affrontare il tema delle
esigenze cautelari e della misura cautelare da applicare a ciascuno, poiché,
operato il riferimento alla gravità del fatto, si è fatto un cenno alla loro
personalità, valutata indiscriminatamente senza considerare l’incensuratezza di
Cinicolo Antonio e la quasi incensuratezza del fratello Francesco.

5. Simonetti Pietro con il ricorso personale denuncia violazione e falsa
applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione del reato in
quello di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, invece che nel reato di
auto-favoreggiamento non punibile, di cui al combinato disposto degli artt. 378384 cod. pen., ovvero in quello di favoreggiamento personale nei confronti di
Buonomo Vincenzo, e mancanza di motivazione.
5.1. Secondo il ricorrente, i pochi riferimenti fatti dal Tribunale alla
qualificazione del fatto ascritto sono in contrasto con gli insegnamenti di questa
Corte.
In particolare, poiché il coindagato Buonomo, autoaccusandosi del delitto di
detenzione e porto illegali di arma, aveva scagionato espressamente gli altri
indagati, che ne avevano confermato le dichiarazioni, la condotta di esso
ricorrente, gravato da precedenti specifici, doveva essere apprezzata come autofavoreggiamento non punibile perché determinata dalla necessità di evitare di
essere fermato con un soggetto armato in territorio ad alta densità di criminalità
organizzata.
Né il Tribunale ha considerato che l’ipotesi concorsuale, delineata in termini
di aiuto al coindagato Buonomo alla commissione del delitto di porto abusivo di
arma comune da sparo, è totalmente incompatibile con la dinamica dell’azione
descritta nel verbale di arresto, poiché il risultato “tattile” dell’azione è stato,
invece, quello contrario di allontanare dalla disponibilità del medesimo la pistola,
che è stata gettata dal balcone.
5.2. Il Tribunale neppure ha reso alcuna motivazione in ordine alla scelta
della misura cautelare, dovendo invece procedere a una prognosi della pena
irroganda, alla luce del disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

5

cod. proc. pen., in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., per essere l’ordinanza

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso congiunto dei ricorrenti è manifestamente
infondato o inammissibile nelle proposte doglianze e deduzioni.
1.1. Si premette in diritto che le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini
dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo
le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo

sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
1.1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della
concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali
intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o
rappresentativa, che non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la
responsabilità dell’indagato e tuttavia sono tali da lasciar desumere con elevata
valenza probabilistica l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del
21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le
successive conformi, Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e
altro, Rv. 212998; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora,
Rv. 227511; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, dep. 08/07/2013, Cardella, Rv.
256657), e la loro valutazione, a norma dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc.
pen., deve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art.
192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delineano, pertanto, i confini del libero
convincimento del giudice cautelare (tra le altre, Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598; Sez. 1, n.
19517 del 01/04/2010, dep. 24/05/2010, Iannicelli. Rv. 247206).
1.1.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali,
l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura
cautelare, nonché del tribunale del riesame (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del

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giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una

25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del
07/12/2011, dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760).
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione
alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative, che hanno determinato il giudice della cautela ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, e dell’adeguatezza e della
congruenza del tessuto argonnentativo riguardante la valutazione degli elementi

l’apprezzamento (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000,
Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013,
P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), senza che possa integrare vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994,
dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998,
dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999,
dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331, e, da ultimo, Sez. 1. n. 1842 del
11/11/2010, dep. 21/01/2011, Depau, non massimata).
1.2. Svolte le indicate premesse, e passando alla concreta verifica di
legittimità della decisione impugnata, si rileva che il convincimento manifestato
dal Tribunale circa la sussistenza a carico degli indagati, odierni ricorrenti, di
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e porto illegali e
ricettazione di pistola, specificamente descritta e atta all’impiego, loro ascritti in
concorso tra loro e con il coindagato Buonomo Vincenzo, destinatario di analoga
misura cautelare e non ricorrente in sede di riesame né in questa sede, appare
immune da vizi giuridici e logici perché espressione di un percorso argonnentativo
ragionevole e corretto nell’applicazione dei criteri di valutazione del materiale
indiziario, congruo con le acquisizioni processuali richiamate nella decisione e
coerente con i condivisi principi di diritto fissati da questa Corte con riguardo ai
profili sostanziali delle contestazioni e con le regole della logica e della non
contraddizione.
1.2.1. L’ordinanza, che ha condiviso l’analitica ricostruzione dei dati fattuali
operata dall’ordinanza genetica, apprezzandone l’esaustività in rapporto alle fonti
di prova utilizzate, ha ripercorso con ampi richiami al loro contenuto, sintetizzati
nella precedente parte espositiva (sub 2.1.), le dichiarazioni rese da Iacolare
Rosa, che ha considerato, unitamente a quelle circostanziate tratte dai verbali di
arresto, perquisizione e sequestro, dimostrative, in termini coerenti con la
verifica demandata nelle fasi cautelare e de libertate, della sussistenza di una

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indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano

solida piattaforma indiziarla con riferimento alle ipotesi criminose ascritte e alla
loro riconducibilità alle contestate previsioni normative.
Il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni anche valutando criticamente le
dichiarazioni rese concordemente dagli indagati (riportate per sintesi sub 2.2. del
“ritenuto in fatto”), volte a ricondurre la detenzione e il porto illegali dell’arma al
solo Buonomo, che si era assunta la responsabilità esclusiva, rimarcandone la
irragionevolezza, la incoerenza e il contrasto con le evidenze disponibili e
richiamando

“il dinamismo della fenomenologia vissuta e rievocata,

1.2.2. Nel suo articolato percorso argomentativo il Tribunale ha, in
particolare, congruamente valorizzato la fuga precipitosa, convulsa e anche
pericolosa per la loro incolumità fisica, posta in essere dagli indagati, che non ne
hanno smentito la ricostruzione e le cadenze temporali, e ha logicamente
rappresentato la inconcludenza e incongruenza della rilettura degli accadimenti
proposta dagli stessi in termini opposti alla ipotesi accusatoria -alla cui stregua la
fuga era correlata alla loro conoscenza dell’arma da fuoco (avvolta nello
strofinaccio prelevato dalla cucina della Iacolare e poi nascosta nel sacchetto per
la raccolta dei rifiuti urbani sottratto dal balcone della di lei abitazione) e alla loro
necessità di sottrarsi all’arresto per la sua detenzione-, e dipendente, per
ciascuno, dall’essere, o dal timore di essere, sottoposti ad avviso orale, ovvero
dalla induzione o dalla emulazione di altri a fuggire.
A tale riguardo si è ragionevolmente evidenziato che una tale contro-ipotesi,
secondo consolidati parametri di valutazione della valenza del grave indizio in
fase cautelare, era priva dei necessari requisiti per trarne coerenti inferenze
logico-argomentative, perché, oltre a richiedere una maggiore complicazione di
eventi, non era rilevante per difetto di capacità di spiegazione del fatto ipotizzato
e di quelli ulteriori, né era comprovabile con i dati empirici posseduti, né era
compatibile con il fenomeno percepito e dotata di probabilità logica prevalente.
1.2.3. Né il Tribunale ha prescisso dalla disamina, esatta nella
interpretazione dei principi di diritto tratti dalla condivisa giurisprudenza di
questa Corte, che ha illustrato, e corretta nella operatane applicazione, afferente
al concorso criminoso tra gli indagati, che ha diffusamente apprezzato,
distinguendolo dalla connivenza non punibile, rappresentando le coerenti ragioni
della ritenuta partecipazione concorsuale, in ordine ai reati ascritti, di ciascuno
degli indagati sul piano oggettivo e soggettivo, e indicando esaustivamente le
forme della manifestazione di tale partecipazione, in rapporto alle emergenze
fattuali, sintetizzate nella precedente parte espositiva (sub 2.3.).
1.3. A fronte dell’articolato giudizio espresso nell’ordinanza, fondato su
apprezzamenti di fatto non incongrui ai dati riferiti e su corrette premesse in
diritto, i ricorrenti oppongono censure prospettate come deduzioni dimostrative
8

rispettivamente, dagli indaganti e dalla Iacolare”.

di incorse violazioni di legge, in ordine alla prova del loro concorso nel reato di
detenzione e porto illegali di arma, e della inadeguatezza e illogicità del discorso
giustificativo della decisione, in rapporto alle emergenze processuali e ai rilievi
difensivi.
1.3.1. Tali censure sono, innanzitutto, generiche per difetto di correlazione
con le ragioni argomentate della decisione che, contrariamente all’analisi
opposta, non si sono limitate a rappresentare l’intervenuto contributo degli
indagati alla realizzazione della condotta delittuosa mediante il rafforzamento del

opera, ma hanno sottolineato che, anche a voler seguire la rappresentazione
auto-accusatoria fatta dal confesso Buonomo, e condivisa dai ricorrenti, questi
ultimi, con la loro condotta idonea a facilitarne l’esecuzione, come in effetti è
avvenuto, hanno accresciuto e potenziato la possibilità della sua produzione.
Né i ricorrenti che si dolgono, riferendosi all’ordinanza custodiale, della
omessa indicazione di elementi idonei a correlare la loro intercettazione da parte
della polizia giudiziaria in via Janfolla, prima che si introducessero nel palazzo
ove era l’abitazione della Iaculare, con l’esplosione di colpi avutasi “alcune decine

di minuti” prima nella via Cupa delle Vedove, hanno tenuto conto della specifiche
considerazioni svolte dal Tribunale, che, nel delineare il contenuto e i limiti del
sindacato demandato al tribunale del riesame, ha rilevato e rimarcato che

fenomenologia storicizzata nelle contestazioni caute/ari”,

“la

che ha diffusamente

analizzato, non era collegata allo stato alla vicenda della esplosione dei colpi di
arma da fuoco, che alle ore 18 dello stesso 30 luglio 2014 aveva determinato
l’intervento in via Cupa delle Vedove degli operanti del Commissariato P.S.
Secondigliano, in mancanza di elementi certi e verificati come i risultati della
comparazione balistica tra i bossoli ivi rinvenuti e la pistola, completa di
caricatore con cinque cartucce, sequestrata agli indagati.
I ricorrenti, non facendosi carico di tali argomentazioni, che non hanno
sottoposto ad alcun vaglio critico e limitandosi ad affermare, astraendo
dall’articolato iter logico della decisione, la non rilevata mancanza di elementi di
correlazione con il precedente episodio, hanno omesso di esprimere specifiche
ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e
sono pervenuti all’affermata, e indinnostrata, conclusione, funzionale alla
esclusione di una responsabilità concorsuale, della mancanza di previo accordo
circa il porto dell’arma da parte del solo Buonomo per partecipare all’agguato di
via Cupa delle Vedove.
1.3.2. I rilievi svolti sono anche manifestamente infondati, poiché, mentre è
consolidato il principio, richiamato nell’ordinanza, alla cui stregua, in tema di
concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone
necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza
9

proposito criminoso del confesso Buonomo ovvero l’agevolazione della sua

del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito
all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può
indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea
ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U,
n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218525, e, tra le altre, da
ultimo, Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, dep. 29/04/2013, Ambrosanio, Rv.
255260), la ricostruzione della condotta degli indagati (espressa, tra l’altro, nella
fuga ostinata e congiunta e nella collaborazione reciproca nel sottrarsi all’arresto,

di diritto, che si assumono violati, in tema di concorso in detenzione e porto
illegali di arma (tra le altre, Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, dep. 12/12/2011,
Benavoli, Rv. 251585; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014,
Amato, Rv. 259479).
Né rientra, in ogni caso, nei poteri di questa Corte compiere, come
sostanzialmente si sollecita con la ribadita insistenza sulla maggiore fondatezza
della tesi alternativamente prospettata, già ampiamente vagliata e
correttamente disattesa dal Tribunale distrettuale, una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato di legittimità
circoscritto, come è avvenuto, alla verifica, positivamente rilevata, dell’esistenza
di un logico apparato argomentativo sui vari punti della sentenza impugnata.

2. Non si sottrae al rilievo della sua inammissibilità anche il ricorso
personale proposto da Simonetti Pietro con riguardo al profilo attinente alla
contestata qualificazione del reato ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497
del 1974, invece che in termini di auto-favoreggiamento non punibile ovvero di
favoreggiamento personale nei confronti di Buonomo Vincenzo.
Le doglianze svolte, che neppure risultano essere state sottoposte all’esame
del Tribunale del riesame da parte del ricorrente, sono, invero, da ritenere
assorbite dalla qualificazione della condotta del medesimo, operata in sede di
riesame, confermando l’ordinanza genetica, in termini di riconducibilità agli artt.
110 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, e che, già apprezzata come
corretta in diritto e congruente con il compendio storico-fattuale posto a
fondamento del tema d’accusa e adeguatamente ricostruito, preclude una
ulteriore diversa qualificazione della medesima condotta.

3. Sono infine manifestamente infondate le censure svolte dai ricorrenti
Cinicolo Antonio e Cinicolo Francesco Saverio con il secondo motivo del ricorso,
afferente, per mancanza assoluta di motivazione, al tema delle esigenze
cautelari e dei criteri di scelta della misura da applicare, e dal ricorrente
Simonetti con il secondo profilo dell’unico motivo del ricorso personale,

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occultare l’arma e impedirne il recupero) è anche del tutto in linea con i principi

riguardante la inadeguatezza della motivazione quanto alla scelta della misura
cautelare.
3.1. Il Tribunale, che, con puntuali richiami a consolidati principi di diritto,
ha riaffermato lo stretto collegamento e la complementarietà, in tema di
motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, tra l’ordinanza applicativa
della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame, ha proceduto, in
coerente applicazione di tali principi e delle regole pertinenti alla motivazione per
relationem, al giudizio riguardante le esigenze cautelari, valorizzando l’elevato e

“factum delicti nel suo dinamismo fenomenico”,

richiamando a conforto del

giudizio di pericolosità i canoni interpretativi fissati dall’art. 133 cod. pen., ed
esprimendo condivisione rispetto alla “preselezione coercitiva”, già operata dal
giudice procedente e giudicata non censurabile.
Con la sua ordinanza, il cui richiamato sviluppo decisionale è parte
integrante dell’ordinanza impugnata, il G.i.p. aveva svolto una compiuta
motivazione, correlando le ravvisate esigenze di cautela specifica alla gravità dei
fatti, desunta dalle modalità e dal contesto criminale della loro consumazione e
dalla provenienza delittuosa dell’arma (dimostrativa a sua volta di legami con
ambienti criminali capaci di procurarla e della sua destinazione alla
consumazione di gravi fatti delittuosi); rappresentando la rilevanza sotto il
profilo cautelare delle circostanze di tempo e di luogo che avevano caratterizzato
l’arresto (successivo alla esplosione di colpi di arma da fuoco in zona dove era in
atto una faida tra i clan e vi era la sede del quartiere generale di uno di essi);
evidenziando la rilevanza rivestita ai fini cautelari anche dei precedenti penali
gravanti su ciascuno degli indagati; esprimendo, infine, un giudizio di
adeguatezza allo stato della misura custodiale carceraria, correlata alla non
formulabilità di prognosi favorevole di concedibilità del beneficio di cui all’art.
163 cod. pen. e alla esclusa previsione che la pena detentiva irrogata sarebbe
stata inferiore ai tre anni.
3.2. Il coordinato e complessivo giudizio espresso dal Tribunale resiste alle
obiezioni dei ricorrenti.
3.2.1. La ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari non è, infatti,
astratta dal coerente riferimento anche all’elevato grado di capacità criminale di
ciascuno dei ricorrenti, desunta da modalità, contesto, circostanze di tempo e di
luogo dell’azione, senza esaurirsi nel rilievo dei precedenti penali pure riscontrati
a carico di ciascuno e che i ricorrenti Cinicolo Antonio e Cinicolo Francesco
Saverio contestano per essere, rispettivamente, totalmente o parzialmente
incensurati, senza dare alcuna dimostrazione al riguardo.
3.2.2. Né è carente il giudizio di adeguatezza della misura cautelare della
custodia in carcere.

11

preoccupante grado di capacità criminale di ciascuno dei ricorrenti attestato dal

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L 8-8-95 n 332
o A 2 on 2019’
ikylm

L’ordinanza del G.i.p. è stata emessa il 2 agosto 2014, e quindi nella vigenza
del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, il cui art. 8 ha sostituito il precedente testo
dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., stabilendo che la misura della
custodia in carcere non può essere applicata, oltre che nel caso in cui il giudice
ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena, anche nel caso in cui il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, “la
pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni”.
Il riferimento alla pena che sarà irrogata, contenuto nella stessa ordinanza,

espressione “pena da eseguire”, contenuta nel decreto-legge, secondo una linea
interpretativa che ha trovato riscontro nella sostituzione delle parole
eseguire” con la parola

“irrogata”

“da

nel testo della legge di conversione,

definitivamente approvata il 2 agosto 2014, e poi promulgata 1’11 agosto 2014
(legge n. 117, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014) nelle more della
decisione sul riesame, ed è esaustivo, nella sua congrua esplicazione, ai fini
richiesti dalla vigente normativa.

4. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.
Segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di ciascuno -per i profili di colpa correlati alla irritualità della
impugnazione- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di euro mille.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

è dimostrativo dell’implicito ma univoco richiamo alla interpretazione della

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