Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4088 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4088 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARIOTA MASSIMO N. IL 27/04/1972
avverso la sentenza n. 114/2014 TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 39302/2014
ConsideAato che:
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(P—à71-ain Massimo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
del 18/3/2014, con la quale, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno di reclusione ed C
600,00 di multa per i reati ascritti, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art.
606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. sere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se
dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all'art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in C
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condann2:3ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C ( • 51)3l favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
Deve al riguardo rilevarsi che: <