Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4086 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4086 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO PASQUALE N. IL 24/09/1959
SERGI VITTORIO N. IL 13/01/1971
avverso la sentenza n. 9818/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 15807/2014
Considerato che:
Russo Pasquale ricorre avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona del 17/1/2014, con la quale, sull’accordo delle
parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di
anni tre e mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati ascritti chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Sergi Vittorio ricorre avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona del 17/1/2014, con la quale, sull’accordo delle parti
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni
tre e mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati ascritti chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con
riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Successivamente è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell’imputato
Sergi Vittorio.
Quanto al ricorso del Russo, deve rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del
17/6/2011, Halluli, Rv. 250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza
impugnata ed in relazione alle specifiche posizioni dei ricorrenti non si ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen. Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime,
che il Collegio condivide, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Anche il ricorso proposto da Sergi Vittorio deve essere dichiarato inammissibile alla luce dell’intervenuta rinuncia.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1500 per Russo ed in € 500.00 per
Sergio.
P.Q.M.
con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di €
1500,00 per Russo e di € 500,00 per Sergi.
Roma, 16 dicembre 2014
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