Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40859 del 06/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 40859 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENDA ANDREA N. IL 02/04/1985
avverso la sentenza n. 1935/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 06/05/2014

Renda Andrea
N.R.G. 34336/2013

Considerato che:
Renda Andrea ricorre avverso la sentenza, in data 20.03.2013, della
Corte di Appello di Genova che in riforma della sentenza di primo grado – con
la quale era stato condannato, per il reato di furto aggravato, alla pena di

dell’impugnazione del P.G. e pur confermando la concessione delle
attenuanti di cui all’ad. 62 bis del c.p. rideterminava la pena in anni 1 e mesi
6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. L’imputato chiedendone
l’annullamento, osserva genericamente che vi sarebbe carenza di
motivazione sul diniego di riconoscere la prevalenza delle attenuanti
generiche e sulla congruità della pena.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo ben evidenziato: le ragioni per le quali ritiene di accogliere
l’impugnazione del P.G.; i criteri di cui all’ad. 133 del c.p. di cui ha tenuto
conto per determinare la pena.
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio —
condiviso dal Collegio – che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’ad. 133 cod. pen. (i numerosi e gravi
precedenti penali anche specifici; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004
Ud. – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).
Si deve, infine, rilevare che non si ravvisa alcuna contraddizione nella
motivazione con la quale si conferma la concedibilità delle attenuanti
generiche — seppur con giudizio di equivalenza – e quella con la quale si
giustifica l’aumento della pena. Infatti, se la Corte di appello avesse accolto
la richiesta del P.G. e non avesse ritenuto di confermare la concessione delle
attenuanti generiche, la pena per il furto, così come contestato, sarebbe stata
da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni di reclusione.

mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa — in accoglimento

Si deve sottolineare che sul punto il ricorrente non ha evidenziato
alcuna illogicità o contraddizione della motivazione, confermando, così,
l’assoluta genericità del ricorso che si fonda, soprattutto, su argomentazioni
apodittiche.
Questa Corte ha stabilito, in proposito a quanto sopra, che la
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581

medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97,
Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 06/05/2014

cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA