Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40854 del 23/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40854 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARALDI GABRIELE N. IL 22/06/1980
avverso la sentenza n. 801/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
04/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/06/2015

R.G. 41625/2014 Baraldi

Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, riproponendo la censura concernente
l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.
Il ricorso è inammissibile.

del gravame e da questi rigettata con motivazione incensurabile in questa sede; infatti, la Corte territoriale ha
ampiamente motivato anche con riferimento all’attenuante in questione, specificando perché nel caso di
specie si è ritenuto del tutto insussistente il “danno di particolare tenuità” che avrebbe consentito l’applicazione
della citata attenuante (somma prelevata euro 250,00. V.pag.2 della sentenza)
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro 3.6.2015
lie estensore.

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44

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di mera reiterazione della censura già sottoposta al giudice

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