Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40851 del 23/06/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40851 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: CERVADORO MIRELLA
S.EMT.E 1V,`Z.A2t
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sul ricorso proposto da:
MATTARELLO MARIO N. IL 04/05/1950
avverso la sentenza n. 24/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/06/2015
R.G. 41375/2014 Mattarello
Sentenza
Considerato che:
Mattarello Mario ricorre avverso la sentenza in epigrafe, e ne chiede
l’annullamento deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio
di motivazione anche con travisamento della prova in relazione al giudizio di
Con atto del 6.11.2014 Allegro Giacomo ha rimesso la querela, ed in pari
data la remissione è stata accettata dal querelato.
Considerato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del
ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato
che prevale su eventuali cause di inammissibilità, e va rilevata e dichiarata dal
giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
(v.Cass.Sez. U, Sent n. 24246/2004 Rv. 227681), e che i reati in questione sono
procedibili a querela di parte, la sentenza va annullata senza rinvio, perché i
reati sono estinti per remissione di querela. Nulla avendo diversamente
convenuto le parti nell’atto di remissione, le spese del procedimento sono a
carico del querelato come per legge ai sensi dell’art.340 c.p.p.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
intervenuta remissione di querela , e condanna il querelato Mattarello Mario al
pagamento delle spese processuali.
Rø4ì, 23 .6.2015
responsabilità per i reati di cui agli artt.594, 635 c.p.