Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4084 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4084 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJORDJEVIC PREDRAG N. IL 10/03/1977
avverso la sentenza n. 2091/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 27034/2014
Considerato che:
Djiodjevic Predrag ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 11/4/2014, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due, mesi
dieci di reclusione ed € 900,00 di multa per i reati ascritti, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la
carenza e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

sere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se
dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in €

5-(Xpe el()

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe-

se processuali e della somma di €

Roma, 16 dicembre 2014

in favore della Cassa delle ammende.

Deve al riguardo rilevarsi che: <

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