Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40839 del 16/09/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40839 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udienza: 16/09/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLICANE ANTONINO N. IL 26/10/1972
avverso l’ordinanza n. 80/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
07/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
052-e
Udit i difensor Avv.;
9
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.
PELLICANE Antonino ricorre personalmente per cassazione avverso l’ordinanza
depositata in data 9.12.2013, con la quale il Tribunale di Catania – Sezione Misure di
Prevenzione – ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione in atto applicata
nei suoi confronti e ne chiede l’annullamento per carenza di motivazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente
condiviso, a mente del quale avverso il provvedimento con cui Il Tribunale, al sensi della L. n.
1423 del 1956, art. 7, comma 2 e successive modifiche e integrazioni, abbia deciso in ordine
alla richiesta di revoca o modifica di una misura di prevenzione è esperibile l’appello e non il
ricorso per cassazione (ex multis Sez. 6^, n. 39763 del 27.9.2012, Rv. 254001 e Sez. 5″, n.
26996 del 26.5.2009, Rv. 244484).
La
volontà
della
parte
di
ottenere
–
in
ogni
caso
–
una
rivalutazione del provvedimento può dar luogo all’applicazione del principio generale di cui
all’art. 568, comma 5, c.p.p., norma tesa a realizzare la salvaguardia di tale effetto di
rivedibilità.
L’art. 4, u.c., L. n. 1423 del 1956,
cui testo è ora riprodotto nell’art. 10, u.c., D.L.vo
n. 159/2011, stabilisce infatti che “per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano,
in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la
decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”.
Da ciò l’applicabilità delle “disposizioni generali sulle impugnazioni” così come previsto dall’art.
680 c.p.p., comma 3, con i soli adattamenti dovuti alla specificità della normativa
prevenzionale (Sez. 1^, n. 4001 dei 9.1.2014, Rv. 258047).
Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare
che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare
(art. 568, comma 4 c.p.p.,) trasmissione ex officio del ricorso proposto a giudice incompetente
(art. 568, cornma 5), estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del
proposto all’atto del deposito del provvedimento (art. 571, comma 3, c.p.p.), modello legale
dell’atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 c.p.p.), trasmissione
degli atti del procedimento (art. 590 c.p.p.), inammissibilità della impugnazione (art. 591
c.p.p.) e di condanna alle spese (art. 592 c.p.p.).
L’
error in procedendo
del ricorrente non comporta, tuttavia, la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso, trovando applicazione, in base a quanto sopra considerato,
l’istituto della conversione contemplato dall’art. 568, comma 5, c.p.p..
Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte di Appello di Catania.
1
2.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Catania.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014