Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40836 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40836 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE AGRIGENTO nei confronti di:
CORTE APPELLO DI PALERMO
con l’ordinan7a n. 19/2014 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
17/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V 15 -0t F\
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATI-0
1. Con ordinanza in data 17.03.2014 il Tribunale di Agrigento ha sollevato
conflitto negativo di competenza, nell’ambito del procedimento scaturito dalla
richiesta di revoca formulata dai coniugi Abbate Antonia e Capizzi Vincenzo del
provvedimento di confisca del terreno sito in agro di Favara, disposto nei
confronti di Barba Angelo col decreto applicativo della misura di prevenzione
emesso in data 12.02.1996 dal medesimo Tribunale, confermato dalla Corte
d’appello di Palermo, rimettendo gli atti a questa Corte di legittimità; il

dichiarata incompetente a provvedere sull’istanza dei coniugi Abbate-Capizzi di
revoca della confisca e di restituzione del terreno, di cui gli stessi si assumevano
proprietari in qualità di acquirenti di buona fede in epoca anteriore alla
trascrizione del sequestro di prevenzione, ritenendo competente a provvedere il
Tribunale di Agrigento, al quale aveva trasmesso gli atti; deduce che, avendo in
precedenza la Corte d’appello parzialmente revocato il provvedimento di confisca
disposto dal Tribunale nei riguardi dei Barba, disponendo la restituzione alla ditta
Scattolini di Vigonza dei beni mobili dalla stessa rivendicati, nella medesima
Corte territoriale doveva individuarsi il giudice competente a provvedere anche
sull’istanza dei coniugi Abbate-Capizzi, alla stregua dei principio della unitarietà
dell’esecuzione operante nei procedimenti con pluralità di posizioni soggettive,
applicabile in via analogica anche in materia di misure di prevenzione.
2. 11 Procuratore Generale ha rassegnato in udienza le sue conclusioni, chiedendo
che il giudice competente sia individuato nel Tribunale di Agrigento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice competente a provvedere sull’istanza di revoca della confisca deve
essere individuato nel Tribunale di Agrigento.
2. Occorre premettere, alla stregua del principio di diritto più volte ribadito da
questa Corte, che la fattispecie in esame, in quanto relativa a un provvedimento
di confisca disposto (con decreto in data 12.02.1996 del Tribunale di Agrigento)
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, continua a essere
regolata dalla norma previgente di cui all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, che
individua l’organo giudicante competente per la revoca della confisca in quello
che aveva disposto la misura di prevenzione, non trovando applicazione ai
provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 il nuovo rimedio della
revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione introdotto
dall’art. 28 del codice delle misure di prevenzione, che attribuisce la relativa
competenza funzionale alla corte d’appello (da ultime, Sez. 1 n. 2945 del
17/10/2013, Rv. 258599; Sez. 1 n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1
n. 33782 dell’8/04/2013, Rv. 257116).
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rimettente rileva che la Corte d’appello di Palermo, in data 10.01.2014, si era

3. Come già affermato in altra precedente decisione di questa Corte regolatrice
(Sez. 1 n. 3140 del 10/01/2011, Rv. 249554), una volta divenuto definitivo il
provvedimento del giudice di primo grado che ha disposto la confisca di
prevenzione, lo stesso giudice è titolare di una competenza funzionale a
pronunciare sulle relative istanze di revoca, tanto che al medesimo giudice di
prime cure compete la relativa decisione anche nell’ipotesi in cui l’istanza di
revoca della misura patrimoniale riguardi un bene il cui inserimento nell’ambito
di quelli colpiti dal provvedimento ablativo sia stato disposto dal giudice

La tesi dell’applicabilità, in via analogica, all’istituto della revoca della misura di
prevenzione patrimoniale, disciplinata dall’art. 7 legge n. 1423 del 1956, dei
principi dettati in materia di procedimento di esecuzione, in particolare dall’art.
665 cod.proc.pen. in tema di competenza, da cui muove il giudice che ha
sollevato il conflitto, ha costituito oggetto di una progressiva rivisitazione da
parte di questa Corte, che ha valorizzato, sul punto, la natura autonoma della
confisca di prevenzione (e dei suoi presupposti), regolata – anche per quanto
riguarda la revoca – da un procedimento speciale (con le conseguenti ricadute sul
piano sia sostanziale che processuale) che si caratterizza per Io specifico tema
d’indagine sollecitato dall’istanza di revoca del provvedimento di confisca
definitiva, attinente al merito più che all’esecuzione, volto a dimostrare,
nell’interesse del soggetto richiedente, l’insussistenza dei presupposti della
misura reale, con particolare riferimento alla disponibilità diretta o indiretta del
bene in capo al soggetto di cui sia stata accertata la pericolosità, al suo valore
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata
dal soggetto, al fatto che il bene costituisca frutto di attività illecita o del
reimpiego di profitti di origine illecita (Sez. 1 n. 3140 del 2011, citata).
La distribuzione della competenza non può pertanto seguire le regole dettate o
evincibili dall’art. 665 cod.proc.pen. (in particolare in tenia di unitarietà della
esecuzione), proprio in ragione della natura del provvedimento di revoca della
confisca, che riguarda il merito e non l’esecuzione, ma segue la disciplina propria
dell’art. 7 legge n. 1423 dei 1956, che individua il giudice competente a disporre
la revoca della misura di prevenzione in quello che l’ha adottata, e dunque nel
caso in esame – nel Tribunale di Agrigento, ai quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso il 17/06/2014
Il Consigliere estensore

DEP SITA
IN CANCELLERIA

Il Presidente

d’appello, che abbia in tal modo ampliato la platea dei cespiti soggetti a confisca.

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