Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4081 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4081 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSU MIHAI MARIAN N. IL 14/10/1978
avverso la sentenza n. 790/2013 TRIBUNALE di ASTI, del 19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 26853/2014
Considerato che:
Rusu Mihai Marian ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti del
19/3/2014, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi tre di reclusione ed € 600,00
di multa per i reati ascritti in continuazione con la pena irrogata con sentenza del
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Casale Monferrato del
18/9/2012, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)

all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €

00

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

I

• 92)0r

a-214n favore della Cassa delle

cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione

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