Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 408 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 408 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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LOPEZ ANTONIO N. IL 03/01/1967
avverso la sentenza n. 3792/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
09/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
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OSSERVA
Lopez Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bari, in data 9-10-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp,
commesso in Cerignola il 23-2-2008.
Il ricorrente deduce insussistenza del reato, essendosi egli limitato a sostare sulla
appartamento un balcone, senza alcun intento di sottrarsi ai controlli.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato, in
linea di fatto, come l’imputato sia stato sorpreso al di fuori della propria abitazione,
appoggiato a un muro, a parlare con qualcuno: condotta certamente integrante gli
estremi del reato.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai numerosi , gravi e specifici precedenti penali da cui è gravato
l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 1142-13 .
porta di casa, al solo scopo di fumare una sigaretta all’aperto, non avendo il suo