Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4079 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4079 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAFERRI DANIELE N. IL 12/04/1968
avverso la sentenza n. 1924/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 15660/2014
Considerato che:
Palaferri Daniele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del
29/11/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di giorni venti di reclusione ed € 100,00
di multa, in continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di
Roma n. 2629/2011, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la prescrizione del reato e l’errata

Quanto al primo motivo, rileva la Corte che, in tema di ricettazione,
l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non
costituisce un’autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante
speciale, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve
aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l’ipotesi attenuata
(Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n. 38803 del
14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto il termine massimo di
prescrizione da applicarsi nel caso in esame è quello di dieci anni (termine
ordinario di anni otto, aumentato di un quatro per effetto degli atti interruttivi).
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione nel caso di specie, risalendo
il reato al 13/5/2006, non è ancora decorso.
Con riferimento al secondo motivo deve evidenziarsi che nel ricorso per
cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le
parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno
che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Difatti la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza,
non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena o la concessione di benefici come la sospensione
condizionale della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale
le parti processuali sono addivenute (Sez. 3 n. 18735 del 27/3/2001, Ciliberti,
Rv. 219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

applicazione della continuazione.

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € ( • 5(SID/C93.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €

– 50DrOD in favore della Cassa delle

ammende.
Roma, 16 dicembre 2014

Il Preside

Il Co ‘ ‘ere estensore

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