Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40779 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40779 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO GIUSEPPINA N. IL 18/09/1971
GISONDI FRANCESCO N. IL 16/01/1973
MACOLINO NICOLA N. IL 16/01/1973
PELLICANO’ ANTONINO N. IL 17/11/1959
TANZILLO BASILIO N. IL 15/06/1975
avverso la sentenza n. 3535/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 24.1.2014 ha confermato il giudizio
colpevolezza di Fortunato Giuseppina, Gisondi Francesco, Macolino Nicola, Pellicanò
Antonino e Tanzillo Basilio in relazione al delitto di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990
(contestato alla Fortunato) e ai reati di detenzione o acquisto o cessione di
stupefacenti del tipo cocaina, contestati a tutti gli imputati. La Corte territoriale ha
motivato la propria decisione sulla base delle risultanze delle intercettazioni di alcune
telefonate e del sequestro della sostanza.

imputati ricorrono per mezzo del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO FORTUNATO GIUSEPPINA
1. La Fortunato, ritenuta responsabile del delitto associativo e di concorso in varie
episodi di cessione di cocaina (capi 1,6,40,41,42 e 43) deduce con un unico motivo,
l’inosservanza di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza dell’associazione:
secondo la ricorrente, la Corte d’Appello, a fronte di specifiche doglianze sulla assenza
degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere finalizzata a traffici di droga, si
sarebbe soffermata solo su alcuni episodi idonei ad integrare il reato di cui all’art. 73
DPR n. 309/1990, ma non la condotta di cui all’art. 74. Rileva che a suo carico emerge
solo un rapporto di dipendenza col proprio compagno nella commissione dei reati-fine.
Il ricorso è manifestamente infondato oltre che privo di specificità.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che per la
configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di
una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche,
ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla
predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da
concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il
contributo dei singoli associati (tra le tante, v. Sez. 6, Sentenza n. 46301 del
30/10/2013 Ud. dep. 20/11/2013 Rv. 258165; Sez. 1, Sentenza n. 4967 del
22/12/2009 Cc. dep. 08/02/2010 Rv. 246112; Sez. 6, Sentenza n. 9320 del
12/05/1995 Ud. dep. 05/09/1995 Rv. 202038).
Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello, a pag. 7 della sentenza, ha sottolineato
– sulla scorta delle intercettazioni – il ruolo ricoperto dalla Fortunato nel sodalizio
(custodia e confezionamento della droga in bustine per il successivo smercio;
conservazione del danaro provento dell’illecita attività; rapporti con gli acquirenti per
concordare tempi e luoghi di consegna); ha quindi ravvisato, in tali attività, un
contributo stabile e duraturo all’organizzazione (di cui facevano parte, al vertice i
fratelli Brancato e poi Brillante Luca come subalterno nonché le sorelle Fortunato: v.
pag. 4); ha altresì rilevato la piena consapevolezza della Fortunato di far parte

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Fortunato Giuseppina ricorre personalmente per cassazione, mentre gli altri

dell’organizzazione, evidenziando sotto quest’ultimo profilo, la condotta tenuta in
occasione dell’arresto (finalizzata a far sparire la droga dal domicilio): la motivazione
appare congrua e giuridicamente corretta, mentre il ricorso dell’imputata si risolve in
una generica censura che non specifica neppure quali sarebbero i passaggi della
sentenza inficiati dal vizio dedotto.
RICORSO GISONDI, MACOLINO E TANZILLO
1 I predetti imputati (condannati, i primi due per i reati di cui ai capi 14 e 17 e il
terzo per il reato di cui al capo 22, riguardanti trattative per l’acquisto di cocaina)

Innanzitutto, denunziano violazione di legge e vizio dì motivazione
sull’affermazione della responsabilità penale in ordine ai reati loro rispettivamente
ascritti: la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché doveva ritenersi superato
ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza e perché alle intercettazioni non poteva
darsi una lettura alternativa rispetto a quella data dall’accusa, posto che gli imputati
svolgevano attività lavorative (meccanici e autotrasportatori) compatibili con diverse
chiavi interpretative dei dialoghi.
Il motivo è anch’esso inammissibile per difetto di specificità perché avrebbe
dovuto innanzitutto indicare quale sarebbe stata la lettura alternativa da dare alle
intercettazioni, non spettando alla Corte di cassazione sostituirsi alla parte per
ricercarla e valutare poi se si tratti di un vizio denunziabile per cassazione o, piuttosto,
di una mera diversa valutazione di questioni di fatto non ammessa nel giudizio di
legittimità.
In ogni caso, come di recente affermato dalle sezioni unite, in tema di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti
intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa
alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U,
Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 Rv. 263715).
La Corte napoletana ha osservato che dalle conversazioni si ricavava in modo
inconfutabile l’offerta di sostanza nelle trattative a cui avevano partecipato, gli
imputati: v. pagg. 7 e 8 ove si riassume anche la conduzione delle trattative di cui al
capo 14 (acquisto di droga tra i fratelli Brancato e Pellicanò Antonino, tra fine aprile e
metà maggio 2006, con Macolino e Gisondi in veste di intermediari) e al capo 17
(trattativa per l’acquisto di droga presso De Chirico Giovanni, non concretizzatasi per
divergenze sul prezzo). Ora, considerando le osservazioni della Corte (pag. 4) sul
contenuto delle intercettazioni e sui passaggi che disvelavano il linguaggio criptico
adoperato (il preciso riferimento al prezzo, il richiamo alla “mannite”, cioè a una
sostanza utilizzata per i “tagli”); considerato inoltre che la Corte d’Appello ha
richiamato anche il rinvenimento di stupefacente indosso agli acquirenti nonché il

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propongono, a loro volta, tramite il difensore, due censure:

sequestro presso l’abitazione della Fortunato e saldando poi la motivazione della
sentenza di appello con quella di primo grado (ove vengono riportati i dialoghi
intercettati) la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione
sulla quantificazione della pena: la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare, secondo i
ricorrenti, perché non poteva irrogarsi una pena nei minimi edittali considerato che per
Gisondi e Macolino le trattative non si erano neppure concluse.
Si rileva inoltre che nei confronti del Tanzillo avrebbe dovuto essere applicato

La censura è inammissibile.
Quanto alla posizione del Tanzillo, la inammissibilità va pronunciata ai sensi
dell’art. 606 ultimo comma cpp perché trattasi di una violazione di legge che non
risulta dedotta nei motivi di appello, ove, con riferimento al trattamento sanzionatorio,
si discuteva solo della sospensione condizionale della pena (v. sintesi motivi di appello
riportata a pag. 10 della sentenza impugnata). Lo stesso dicasi anche per la questione
dell’indulto e d’altra parte il ricorrente – gravato dal relativo onere di specificità dei
motivi – non ha mai indicato di aver avanzato dette censure in sede di gravame.
Quanto alla posizione degli altri due ricorrenti, la censura è inammissibile, sempre
ai sensi dell’art. 606 ultimo comma cpp, per manifesta infondatezza
Per giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte – che qui va ribadita nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di
motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di
adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.
pen.(tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Ud. dep. 08/07/2013 Rv.
256464; Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. dep. 17/05/2013 Rv.
256197).
Nel caso che ci occupa, ai ricorrenti Gisondi e Macolino è stata applicata una pena
di anni cinque di reclusione ed C. 24.000,00 di multa, quindi una pena collocabile nella
fascia bassa, per cui la motivazione della Corte d’Appello (fondata sulla gravità del
fatto, sul contesto criminale e sul richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cp) appare
corretta alla stregua del principio richiamato.

RICORSO PELLICANO’ ANTONINO
1 Pellicanò Antonino (condannato in relazione al capo 14, offerta in vendita di
cocaina) propone, a sua volta, tramite il difensore, due censure: col primo motivo,
sviluppato a sua volta in una duplice articolazione, denunzia violazione di legge sulla
sussistenza della responsabilità penale rimproverando alla Corte d’Appello di non avere
spiegato perché alle intercettazioni non poteva darsi una lettura alternativa,
considerato il linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori. Denunzia inoltre la
carenza della motivazione perché non risponde agli specifici motivi di gravame
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l’indulto, trattandosi di reato commesso il 29.4.2006.

proposti. Richiama le osservazioni svolte nel giudizio di appello e rimprovera ai giudici
di merito l’errore di valutazione della prova indiziaria (lettura parziale delle risultanze
processuali e omessa considerazione di elementi a discarico) evidenziando altresì la
tendenza dei giudici di merito a spostare sul prevenuto l’onere della dimostrazione
della serietà della trattativa.
Il motivo è inammissibile manifesta infondatezza.
Sulla interpretazione del linguaggio criptico già si è richiamata la giurisprudenza
delle sezioni unite e pertanto, per evidenti esigenze di sintesi, si rinvia alla trattazione

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivato a pag. 9 richiamando anche i
dialoghi intercettati e in particolare la conversazione 541 tra il Pellicanò e Brancato
Luigi, da cui emergeva la possibilità per l’imputato, di rifornire i fratelli Brancato di
cocaina, nonché la fissazione di un appuntamento presso un’area di servizio). Saldando
tali argomentazioni con quelle utilizzate a sua volta nella sentenza di primo grado a
pagg. 40 e 54 (ove è riportato anche il contenuto delle conversazioni), la motivazione
appare esauriente e priva di vizi logici e la censura, ancora una volta, non coglie nel
segno.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 133 cp e il vizio di
motivazione, rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere spiegato perché ha
ritenuto di applicare una pena superiore al minimo edittale: la motivazione sul punto
sarebbe, secondo il Pellicanò, meramente apparente.
Questa censura è inammissibile per manifesta infondatezza per le ragioni indicate
nella trattazione del secondo motivo del ricorso del Gisondi e altri: anche in tal caso si
rinvia a quanto già osservato, essendo stata applicata una pena di anni sei di
reclusione e C. 24.000 di multa, giustificata dai giudici di merito con l’allarmante
gravità del fatto e il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cp.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 6.5.2015.

del ricorso Gisondi e altri.

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