Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40772 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40772 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Torcetta Gabriella, nata il 1° gennaio 1940
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14 marzo 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronío;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

i

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 14 marzo 2014, il Tribunale di Torino ha — per quanto
qui rileva — condannato l’imputata alla pena dell’ammenda, per il reato di cui agli artt.
5, lettera b) , e 6 della legge n. 283 del 1962, perché, quale titolare di un bar,
deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e, in
particolare, 50 kg di hamburger acquistati freschi all’origine e sottoposti
irregolarmente a surgelazione in assenza di abbattitore termico, con l’uso della

2.

— Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

un’impugnazione qualificata come appello, deducendo l’insussistenza del fatto di
reato. Nel caso di specie non sarebbe stato accertato che le modalità di conservazione
fossero in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o di un
deterioramento. Il Tribunale avrebbe, invece, considerato il reato in oggetto come un
reato di mero pericolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — L’impugnazione – trasmessa a questa Corte con ordinanza della Corte
d’appello di Torino del 2 dicembre 2014 e che deve essere qualificata come ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda — è infondata.
La ricorrente non contesta di aver posto in essere il fatto oggetto
dell’imputazione. Contesta, invece, l’affermazione del Tribunale secondo cui la
fattispecie sarebbe un reato di pericolo astratto; e contesta l’ulteriore affermazione
secondo cui essa dovrebbe essere ritenuta sussistente anche in mancanza di rischi
concreti per la salute pubblica.
3.1. — Non vi è dubbio che la prima delle affermazioni del Tribunale sia, in
punto di diritto, erronea.
Come è noto, la contravvenzione di cui all’art. 5, lettera b) , della legge n. 283
del 1962 vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione. Secondo le sezioni Unite di questa Corte (sentenza 9
gennaio 2002, n. 443) si tratta di un reato di danno, perché la disposizione è
finalizzata, non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della legge n. 283 del
1962, art. 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a
perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata

medesima attrezzatura destinata alla conservazione (il 12 febbraio 2011).

• all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure
– igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la
contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che
contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate
dall’art. 5, perché, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicché, ove ne
ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso (sez. 3, 17 gennaio 2014, n.
6108, rv. 258861).

lettera b) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 può essere ritenuto sussistente anche
in mancanza di rischi concreti per la salute pubblica – è invece corretto.
Infatti, le sezioni unite, sempre nella decisione in precedenza richiamata, hanno
anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un
cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze
alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si
realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in
caso contrario, a regole di comune esperienza (in senso conforme, sez. 3, 20 aprile
2010, n. 15094; sez. 3, 21 settembre 2007, n. 35234; sez. 3, 10 giugno 2004, n.
26108; sez. 3, 24 marzo 2003, n. 123124; sez. 4, 18 novembre 2002, n. 38513; sez.
3, 8 novembre 2002, n. 37568; sez. 3, 3 gennaio 2002, n. 5). Più in particolare, sez.
3, 2 settembre 2004, n. 35828 ha chiarito che la natura di reato di danno attribuita
dalle sezioni unite alla contravvenzione in esame non richiede la produzione di un
danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del c.d.
ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare
giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura. Si è inoltre
affermato che è comunque necessario accertare che le modalità di conservazione
siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle
sostanze (sez. 3, 11 gennaio 2012, n. 439; sez. 3, 13 aprile 2007, n. 15049)
escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il
giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti
addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto,
rilevabile da una semplice ispezione (Sez. 3^ n. 35234, 21 settembre 2007, cit.).
3.3. – Venendo al caso di specie deve rilevarsi che il Tribunale – pur non
avendo espressamente richiamato tali principi giurisprudenziali e, anzi, essendosi
basato sull’erronea affermazione secondo cui il reato in questione sarebbe un reato di
pericolo astratto – ha però verificato in concreto la mancanza di un piano di

3.2. – Il secondo assunto del Tribunale – secondo cui il reato previsto dalla

autocontrollo, dell’abbattitore di temperatura e del termometro esterno, cosicché gli
alimenti sono stati ritenuti in cattivo stato di conservazione perché detenuti in
violazione delle norme tecniche di buona conservazione. E si tratta di un accertamento
di fatto che — lo si ripete – non è stato oggetto di sostanziale contestazione da parte
della ricorrente.
Vi è stata, dunque, una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad

garanzie igieniche imposte per la sua natura.

E tale violazione è sufficiente ad

integrare il reato di danno in questione, perché — come sopra visto e come
correttamente rilevato dallo stesso Tribunale — non è necessario a tal fine che vi sia
un danno alla salute.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le

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