Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40771 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40771 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Dovier Giuseppina, nata il 14 febbraio 1927
Girotto Annamaria, nata il 6 aprile 1957
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 18 giugno 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 18 giugno 2014, la Corte d’appello di Trieste ha
confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia del 26 giugno 2012, con la quale le
imputate erano state condannate, per il reato di cui agli artt. 81, primo comma, 110
cod. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, del
decreto legislativo n. 42 del 2004, perché, in concorso tra loro e con unica azione
costituente violazione di più disposizioni di legge, quali proprietarie di una corte di

alcun atto di assenso, avevano edificato una struttura tendonata bianca, a base
rettangolare, con cadute laterali e intelaiatura, dotata di un cancelletto.
2. — Avverso la sentenza il difensore delle imputate ha proposto, con unico
atto, ricorsi per cassazione. Si rileva preliminarmente che l’imputata Dovier è
deceduta, come risulta dal certificato di morte in atti. Con unico motivo di doglianza,
si lamenta, poi, il mancato riconoscimento del difetto dell’elemento soggettivo in capo
all’imputata Girotto, per la mancata conoscenza della necessità di dotarsi di permesso
di costruire per realizzare manufatto, in presenza di rassicurazioni provenienti in tal
senso da un geometra, nonché di un atto dell’ufficio tecnico comunale, secondo cui
tale manufatto doveva intendersi ricompreso tra gli interventi realizzabili in attività
edilizia libera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti
dell’imputata Dovier, per essere il reato estinto per morte della stessa, come risulta
dal certificato presente in atti.
Quanto alla posizione della Girotto, deve rilevarsi che il ricorso è formulato in
modo non specifico. Con esso non si contesta, infatti, il dato — correttamente ritenuto
decisivo dalla Corte d’appello per ritenere sussistente l’elemento soggettivo dei reati —
rappresentato dal fatto che le imputate avevano già tentato di realizzare un’analoga
struttura e che i lavori erano stati sospesi, con rimozione del tendaggio, in esecuzione
di un’ordinanza dell’ufficio tecnico comunale. Ne consegue che esse erano ben
consapevoli delle problematiche sottese alla realizzazione di quel manufatto. Del tutto
irrilevanti risultano, in tale quadro, le considerazioni difensive circa l’affidamento delle
imputate in ciò che era stato loro assicurato, in relazione alla realizzabilità dell’opera
senza autorizzazioni, dal professionista a cui si sono rivolte e dal tecnico del Comune.
Il ricorso della Girotto, conseguentemente, deve essere dichiarato
inammissibile.
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pertinenza di un’unità immobiliare, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Dovier Giuseppina,
per essere il reato estinto per morte dell’imputata.
Dichiara inammissibile il ricorso di Girotto Annamaria e la condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

P.Q.M.

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