Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4077 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4077 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO
GIOVANNA VERGA
ANDREA PELLEGRINO
ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI
MONTRONE

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel.
Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QIN YUE N. IL 15/01/1983
avverso la sentenza n. 7311/2013 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

REGISTRO GENERALE
N. 16333/2014

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 16333/2014
Considerato che:
Qin Yue ricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Padova del 12/12/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno
mesi due e giorni dieci di reclusione ed C 1000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 648 bis cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della

Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C

i

«500,60.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

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