Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40767 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40767 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Repaci Gaetano, nato il 18 agosto 1942
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 3 marzo 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

— Con sentenza del 3 marzo 2014, la Corte d’appello di Genova ha

confermato — nella parte che qui rileva — la sentenza del Tribunale di Genova, con la
quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 2 e 8 del decreto
legislativo n. 74 2000, per avere, nella sua doppia veste di legale rappresentante di
un’associazione sportiva e di una società commerciale, emesso e utilizzato una fattura
per operazioni oggettivamente inesistenti, indicando elementi passivi fittizi

2007.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici, nonché
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Si premette che la Corte
d’appello, al fine di dimostrare l’inesistenza della prestazione, ha sottolineato il suo
valore sproporzionato a fronte della modestia della pretesa sponsorizzazione, che
sarebbe consistita nell’esposizione di cartelli pubblicitari della società dell’imputato
nell’impianto sportivo dell’associazione, anch’essa dell’imputato, nonché sulle
magliette dei giocatori e in alcune pubblicazioni riguardanti i calendari delle
competizioni sportive. La stessa Corte d’appello aveva rilevato, inoltre, che la somma
pagata dalla società all’associazione sportiva era stata in seguito retroceduta alla
società. Il ricorrente contesta l’affermazione della modestia della prestazione e
sostiene che vi fosse un reale interesse ad una sponsorizzazione capillare. Quanto alla
retrocessione della somma, questa costituiva — secondo il ricorrente — «una
contabilizzazione da parte dello stesso Repaci di tutti i versamenti effettuati in
precedenza» in favore dell’associazione sportiva, per fare fronte ai debiti che
quotidianamente i creditori andavano a rivendicare, avendo egli compreso che la
situazione contabile dell’associazione precedente al suo ingresso quale presidente era
“quantomeno sospetta”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché fondato su una doglianza formulata in
modo non specifico.
Lo stesso ricorrente riporta nel corpo dell’atto d’impugnazione il nucleo
essenziale della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla fittizietà della
prestazione di sponsorizzazione oggetto della fattura; motivazione che risulta
pienamente adeguata e coerente sul piano logico, perché fondata su due dati
correttamente ritenuti incontrovertibili e decisivi: a) il valore sproporzionato attribuito
2

avvalendosi di tale fattura nella dichiarazione annuale della società relativa all’anno

alla prestazione — ben C 100.000,00 più Iva — a fronte di una modestissima opera di
sponsorizzazione che consisteva in cartelli pubblicitari, nell’inserimento del nome della
società sponsor nella maglietta dei giocatori dell’associazione sportiva e in alcune
modeste pubblicazione riguardanti i calendari delle competizioni programma; b) la
prova documentale della retrocessione dell’intera somma dall’associazione sportiva
alla società.
A fronte di una tale motivazione, il ricorrente si limita a riproporre gli stessi

la quale ha evidenziato, in relazione al preteso accollo da parte dell’imputato, in
proprio, di debiti dell’associazione sportiva verso terzi, che tale accollo — pur se
ritenuto effettivo — mai potrebbe far sorgere alcun diritto di restituzione in capo alla
società nei confronti dell’associazione sportiva; con la conseguenza che la
retrocessione dell’intera somma oggetto della fattura non trova alcuna plausibile
ragione economica. Quanto alla consistenza della sponsorizzazione, i rilievi del
ricorrente circa l’importanza e la capillarità della stessa consistono in mere asserzioni
del tutto prive di riferimenti agli atti di causa.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

rilievi, del tutto generici, già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d’appello,

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