Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40765 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40765 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Brutto Stefano, nato a Napoli il 06/10/1969,

avverso la sentenza del 05/05/2014 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Stefano Brutto ricorre per l’annullamento della sentenza del
05/05/2014 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla
pena di sedici anni di reclusione ed C 160.000,00 di multa inflitta, all’esito di
giudizio abbreviato, il 07/08/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e

Data Udienza: 30/04/2015

1-bis, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione a fine di cessione
a terZi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità anche ingenti),
commesso in Marano di Napoli il 28/05/2013, con recidiva reiterata e specifica.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., e vizio di motivazione sul
punto.
Deduce, al riguardo, che la Corte di appello ha omesso di affrontare la
questione relativa all’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 63, comma

speciale, si applica solo la pena stabilita per il reato più grave con facoltà, per il
giudice, di aumentarla.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., violazione degli artt. 133 e 62-bis, cod. pen. e carenza di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e alla doppia valutazione dei medesimi fatti ai fini della quantificazione
della pena e del suo aggravamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

3.11 G.i.p. di Napoli, nel determinare il trattamento sanzionatorio
complessivo, ha quantificato la pena base nella misura di dodici anni di
reclusione ed C 120.000,00 di multa, l’ha aumentata di due terzi (fino a venti
anni di reclusione ed C 200.000,00 di multa) in conseguenza della ritenuta
recidiva di cui all’art. 99, comma 5, cod. pen., l’ha ulteriormente aumentata fino
a ventiquattro anni di reclusione ed C 240.000,00 di multa in applicazione della
circostanza aggravante di cui all’art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, e l’ha
definitivamente ridotta per il rito nei termini indicati.
3.1. In sede di appello l’imputato aveva contestato esclusivamente
l’eccessiva durezza del trattamento sanzionatorio sotto i vari profili della
eccessiva quantificazione della pena base, del doppio aumento per il concorso
delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e della mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche; aveva conseguentemente chiesto il
contenimento nel minimo sia della pena base che dell’aumento per la recidiva,
che fosse escluso l’aumento ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., che
fossero concesse le circostanze attenuanti generiche.
3.2.Con motivi aggiunti aveva effettuato la medesime richieste e che fosse
altresì esclusa la recidiva.

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4, cod. pen., secondo cui, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto

3.3.La Corte di appello, ritenuta correttamente la assoluta novità della
richiesta di esclusione della recidiva, ha rilevato, quanto all’applicazione della
circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che
l’aumento inflitto dal G.i.p. era stato contenuto in misura inferiore a un terzo
della pena.
3.4. La questione devoluta, tuttavia, non riguardava tanto l’entità
dell’aumento di pena applicato in conseguenza della citata circostanza
aggravante, quanto – e più radicalmente – la possibilità stessa di apportare tale

3.5.11 G.i.p. aveva ulteriormente aggravato la pena ai sensi dell’art. 63,
comma 4, cod. pen., senza spiegare le ragioni dell’esercizio del potere
discrezionale concessogli dalla legge, né lo ha fatto la Corte di appello che, pur
espressamente compulsata, ha confermato la condanna inflitta in primo grado
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giustificandola nektermini sopra indicato.
3.6.Così operando, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto del
principio (che va qui ribadito) secondo il quale in tema di concorso di circostanze
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico
dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla
circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura
massima consentita dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 6, n. 18748 del
05/02/2014, Prinno, Rv. 259447). Ove il giudice di primo grado abbia
immotivatamente aumentato la pena ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen.,
incorre nel vizio di mancanza di motivazione il giudice dell’appello che,
espressamente investito delle relativa questione, non la affronti.
3.7.Sono fondate, nei termini che seguono, le doglianze relative alla
quantificazione della pena base e dei relativi aumenti; non lo sono quelle relative
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.8.11 G.i.p. aveva escluso che la confessione, resa in costanza di evidenza
della prova, potesse giustificare la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti specifici. Quanto alla

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dosi metria della pena il Giudice aveva valorizzato la gravità oggettiva dei fatti
(sotto il profilo dell’elevatissimo quantitativo di stupefacente detenuto a titolo di
custodia, pari a 76 kg. di cocaina, e del suo grado di purezza), il ruolo fiduciario
che tale incarico esprimeva (svolto in una piazza di spaccio e con affidamento di
una ingente quantità di danaro), i precedenti specifici dell’imputato.
3.9. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di congruità della pena
valorizzando anch’essa il notevole quantitativo di sostanza stupefacente e di
principio attivo da essa ricavabile (pari a gr. 68.527,68), l’entità della somma di
danaro posseduta dall’imputato (C 719.120,00), la sua contiguità con gli
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aumento che, come detto, non è obbligatorio ma facoltativo.

ambienti criminali, ed ha confermato la non meritevolezza delle circostanze
attenuanti generiche per una confessione ritenuta ininfluente e in considerazione
dei precedenti specifici.
3.10.L’imputato eccepisce che l’ingente quantitativo della sostanza detenuta
e i precedenti penali sono stati valutati due volte a suo danno: una prima volta a
fini di dosi2imetria della pena-base, una seconda volta per l’applicazione delle
relative circostanze aggravanti.
3.11.Da epoca risalente questa Suprema Corte ha sostenuto che il principio

dell’art. 15 cod. pen., non può essere invocato per negare che il giudice,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso
fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui
determinazione é affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore
stesso presenti un significato polivalente. Opera pertanto legittimamente il
giudice che, attraverso il riferimento alla gravità del fatto, neghi la concessione
delle attenuanti generiche e nel contempo determini in misura superiore al
minimo l’aumento per la continuazione; ovvero, tramite il riferimento ai
precedenti penali, neghi le predette attenuanti ed eserciti al tempo stesso in
senso sfavorevole la facoltà di ritenere o meno la recidiva, applicando l’aumento
di pena corrispondente (Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409;
cfr., altresì, Sez. 1, n. 10140 del 13/10/1981, Sola, Rv. 150936; Sez. 1, n. 1376
del 28/10/1997, Brembilla, Rv. 209841; Sez. 2, n. 45206 del 09/11/2007,
Grasso, Rv. 238511; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
3.12.Diverso è invece il tema relativo alla doppia valutazione dello stesso
elemento a fini di dosimmetria della pena ai sensi dell’art. 133, cod. pen., e di
applicazione della circostanza aggravante o attenuante.
3.13.Dal combinato disposto di cui agli artt. 63, commi 1, e 68, cod. pen., si
ricava il principio secondo il quale un fatto che integra una specifica circostanza
tipizzata (attenuante o aggravante che sia) non può essere valutato una prima
volta ai fini della quantificazione delle pena ai sensi dell’art. 133, cod. pen., e poi
ai fini della sua attenuazione o aggravamento, ancor più se in termini inferiori al
minimo o superiori al massimo edittale (in termini, per quanto riguarda però le
sole circostanze attenuanti generiche, Sez. 6, n. 20818 del 23/01/2002, Bala,
Rv. 222020; Sez. 1, n. 7956 del 28/01/1982, Ciliberti, Rv. 155067; Sez. 1, n.
2901 del 20/01/1983, Del Vecchio, Rv. 158299; Sez. 3, n. 985, deo 18/10/1983,
De Crescenzo, Rv. 162470; Sez. 2, n. 14765 del 01/06/1978, Moroni).
3.14.Non si condivide, pertanto, l’opposto (ma risalente) orientamento per il
quale l’art 133, secondo comma n 2, cod. pen., prevede espressamente la
possibilità di trarre dalla recidiva utili elementi per la migliore individuazione
della pena, per cui deve ritenersi pienamente legittimo per il giudice fare
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del cosiddetto “ne bis in idem” sostanziale, valido nell’ambito di operatività

riferimento agli stessi precedenti penali per l’espressione di due autonomi
giudizi: la determinazione della pena base da infliggere per il reato e la
determinazione dell’aumento di pena per la recidiva (Sez. 2, n. 410 del
24/02/1970, Zocchi, Rv. 117014; Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973, Petrini, Rv.
125351; Sez. 5, n. 15410 del 15/11/1977, Faure, Rv. 137396).
3.15.Tale orientamento non considera che a norma dell’art. 63, comma 1,
cod. pen., l’aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate
presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione

attenuerebbe la pena.
3.16.Sicché, per rimanere al caso di specie, l’ingente quantitativo della
sostanza detenuta e i precedenti penali specifici non possono essere addebitati
all’imputato una prima volta a fini di quantificazione della pena-base e una
seconda volta ai fini del suo (per di più consistente) aggravamento.
3.17.Poiché si tratta di circostanze che possono essere ritenute prevalenti su
eventuali circostanze attenuanti a maggior ragione possono esserlo per
escluderVa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.18.Correttamente, peraltro, la Corte di appello ha ritenuto di non
riconoscere alla confessione resa dall’imputato in costanza di ineluttabilità
probatoria del quadro accusatorio valenza attenuante del trattamento
sanzionatorio (Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671).
3.19.Ne consegue che, fermo il giudizio di irrevocabile insussistenza delle
circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul
trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 30/04/2015

quello stesso fatto che, appunto, integrando la circostanza aggraverebbe o

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