Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40764 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40764 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Crljen Vladimir, nato in Bosnia il 17/03/1981,
2. Crljen Srecko, nato in Bosnia il 01/01/1948,
3. Dinnitrijevic Nenad, nato in Serbia il 14/12/1969,
4. Gacesa Dragan, nato in Serbia il 12/10/1965,
5. Godicelj Loran, nato in Serbia il 01/05/1967,
6. Klisura Srpko, nato in Serbia il 19/10/1982,
7. Krvavac Zdravko, nato il Montenegro il 17/01/1965,
8. Pavlovic Sasa, nato in Serbia il 03/09/1967,
9. Pekovic Dejan, nato in Montenegro il 27/03/1973,
10.Vukovic Ljubisa, nato in Montenegro il 23/02/1973,

avverso la sentenza del 27/06/2014 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

Data Udienza: 30/04/2015

uditi per gli imputati l’avv. Luigina Pintore, in proprio e quale sostituto
processuale dell’avv. Antonio D’Amelio, per Crljen Vladimir, Crljen Srecko,
Dinnitrijevic Nenad, Godicelj Loran e Pavlovic Sasa, l’avv. Fabio Federico, in
proprio e quale sostituto processuale dell’avv. Guido Contestabile, per Gacesa
Dragan e Krvavac Zdravko, l’avv. Andrea Paolo Guido, per Pekovic Dejan, l’avv.
Ivano Giuseppe Chiesa per Vukovic Ljubisa, l’avv. Ferdinando Ferrero per Crljen

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Crljen Vladimir, Crljen Srecko, Dimitrijevic Nenad, Gacesa Dragan,
Godicelj Loran, Klisura Srpko, Krvavac Zdravko, Pavlovic Sasa, Pekovic Dejan,
Vukovic Ljubisa ricorrono per l’annullamento della sentenza del 27/06/2014 della
Corte di appello di Milano che, decidendo in sede rescissoria, ha applicato nei
loro confronti la circostanza aggravante di cui all’art. 4, legge 16 marzo 2006, n.
146, ritenuta sussistente in relazione al reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando i relativi trattamenti sanzionatori.

2. Tutti gli imputati eccepiscono, a vario titolo, violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante in questione.
Godicelj Loran insta anche per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1 ricorsi sono fondati.

4.Con sentenza del 29/11/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del 03/02/2012 del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di quella stessa città, esclusa – per quanto qui rileva – la circostanza
aggravante di cui all’art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, limitatamente al reato
associativo di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A della
rubrica, aveva rideterminato le pene inflitte in primo grado in senso più
favorevole agli imputati.
4.1.A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Milano e dai singoli imputati, questa Corte di cassazione con
sentenza del 15/01/2014 rigettò i ricorsi proposti dal Gacesa e dal Ljubisa,
dichiarò inammissibili quelli proposti dagli altri imputati e, in accoglimento del
ricorso del Pg, annullò la sentenza limitatamente al punto concernente il
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Srecko che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 4, legge n. 146 del
2006, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
4.2.In conformità all’insegnamento di Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv.
255035, osservò questa Corte che l’aggravante della transnazionalità è
compatibile con il reato associativo purché il gruppo criminale organizzato
transnazionale non coincida con l’associazione per delinquere, sicché il diniego
motivato sulla base della automatica non applicabilità dell’aggravante al reato
associativo non era corretto e comportava una rinnovata valutazione.

sodalizio, per il quale tutti gli odierni ricorrenti sono stati irrevocabilmente
condannati, operava su scala mondiale come una sorta di agenzia di servizi,
«un sostanziale intermediario tra le fonti di produzione e gli acquirenti
all’ingrosso europei, senza contatti di sorta con lo spaccio di strada»,
acquirenti che, a loro volta, non potevano essere immaginati in contesti diversi
da quelli organizzati disponendo a loro volta di ingenti risorse economiche
necessarie e sufficienti ad approvvigionamenti per decine di chili di cocaina. E’
proprio il rapporto con questi gruppi organizzati che giustifica – afferma la Corte
di appello – l’aggravamento della pena ai sensi dell’art. 4, legg. n. 146 del 2006
e cita ad esempio il sequestro di kg. 76 di cocaina destinati, dietro corrispettivo
di 500.000 euro, a un gruppo organizzato bulgaro.
L’associazione per la quale si procede – proseguono i Giudici distrettuali – è
operativa anche in Sudamerica, a monte della catena del narcotraffico, e si
caratterizza per la ramificazione dei rapporti «reciprocamente intrattenuti tra le
cellule criminose dislocate in vari paesi d’Europa (…) indipendenti per struttura
organizzativa pur se federate». Ne deriva – conclude la Corte di appello – che
sussiste l’aggravante di cui all’art. 4 legge n. 146 del 2006 perché gli
interlocutori internazionali (a loro volta organizzati) con cui si sviluppano i
rapporti sono a loro volta esterni, e perché la cellula italiana del consorzio slavo,
«pur se rispondente a un medesimo capo supremo (Sarik Darko) di stanza
all’estero, si connota tuttavia di un’apprezzabile autonomia rispetto alle
consorelle operanti in altri Stati europei, composte da diversi soggetti e da
distinte articolazioni territoriali con cui si identifica, sviluppando l’attività cui è
dedito a livello transnazionale».
4.4.Questa Suprema Corte, con la citata sentenza Sez. U, n. 18374 del 2013
ha affermato il principio, peraltro ben noto anche alla Corte di appello, secondo il
quale la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della I. n.
146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale
organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere.

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4.3.In sede di rinvio la Corte di appello di Milano ha osservato che il

4.5.Nel caso in esame l’aggravante in questione è così contestata: «Con le
aggravanti (…) dell’essere il reato transnazionale perché commesso da un gruppo
organizzato in più di uno Stato».
4.6.La contestazione sembra evocare la sovrapposizione pura e semplice
dell’aggravante alla fisionomia internazionale dell’associazione; la motivazione
della sentenza si mostra contraddittoria sul punto perché da un lato attribuisce al
sodalizio di cui al capo A della rubrica un respiro di natura mondiale, fungendo
da tramite tra i cartelli del Sudamerica e i grandi gruppi del narcotraffico
autonoma di un tutto diretto dalla mano dello stesso «capo supremo», Saric
Darko, descritto dalla rubrica come promotore, finanziatore e organizzatore del
sodalizio.
4.7.In questo modo, però, non sembra esservi differenza alcuna con l’ipotesi
definitoria del reato transnazionale di cui all’art. 3, lett. c), legge n. 146 del
2006, secondo cui è tale quello commesso in uno Stato nel quale sia però
«implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
Stato». Non è cioè agevole comprendere se, nel caso di specie, nel reato di cui
al capo A sia semplicemente implicato il gruppo mondiale di cui tratta la
sentenza ovvero se tale gruppo abbia dato il suo contributo alla realizzazione
dell’associazione; il che comporta la necessità di stabilire se il gruppo criminale
organizzato diretto dal Saric Darko e il sodalizio di cui al capo A si pongano – per
usare le parole di Sez. U, Adami, cit. – «come entità o realtà organizzative
affatto diverse. La locuzione “dare contributo” postula, infatti, “alterità” o
diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo
organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione
delinquenziale) beneficiaria dell’apporto causale». Il fatto, per esempio, che il
capo del gruppo mondiale si identifichi con lo stesso promotore, organizzatore e
finanziatore del sodalizio di cui al capo A sembra porsi in termini contraddittori
con il rapporto di alterità tra le due realtà criminali; un rapporto di alterità che
non può certamente essere desunto dal fatto che l’associazione italiana
costituisca articolazione federata del gruppo mondiale poiché, per quanto possa
essere dotata di autonomia, essa costituirebbe pur sempre parte di un tutto che
a sua volta si caratterizza proprio per l’immedesimazione con questo tutto
composito. Peraltro, la Corte di appello deve chiarire cosa intenda per
“federazione”, perché tale concetto può valere sia a definire un rapporto tra
entità autonome e distinte, che magari perseguono interessi diversi, sia una
modalità organizzativa di un’unica realtà associativa che persegue lo stesso
programma delinquenziale.
Costituisce, inoltre, approccio ermeneutico sbagliato dedurre la sussistenza
o meno della circostanza aggravante di cui all’art. 4, legge n. 146 del 2006
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europeo, dall’altro sembra ridurre il ruolo della “cellula” italiana a parte

esclusivamente dalla pura e semplice descrizione statica del modo di essere di un
gruppo o di un sodalizio, poiché ciò non spiega la fase genetica dell’associazione
e l’eventuale contributo che possa avervi apportato il gruppo organizzato
mondiale.
La sentenza impugnata, infatti, spiega il meccanismo di funzionamento
dell’associazione per delinquere italiana e come essa si inserisca negli ingranaggi
del gruppo organizzato mondiale, ma così facendo rischia, anche per questa via,
di non distinguere i fatti costitutivi dell’aggravante di cui all’art. 4 con quelli che

2006.
4.8.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che chiarirà gli aspetti
controversi sopra indicati.
4.9.Non è scrutinabile l’ulteriore eccezione sollevata dal Godicelj, ormai
irrimediabilmente assorbita dall’irrevocabilità della sentenza in punto di
trattamento sanzionatorio (fatta esclusione, naturalmente, per la specifica
questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di che trattasi).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Milano.
Così deciso il 30/04/2015

concorrono a definire il reato transnazionale di cui all’art. 3, legge n. 146 del

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