Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4076 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4076 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HYSAIPLIR N. IL 21/07/1982
avverso la sentenza n. 3908/2013 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 16273/2014

Considerato che:
Hysa Ilir

ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del

9/1/2014, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione
ed € 1000,00 di multa per i reati ascritti chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e

Deve al riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione avverso sentenza
che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile
proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi
di pena illegale, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Difatti la richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte
integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così
rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in
sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della
pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute (Sez. 3 n. 18735 del 27/3/2001, Ciliberti, Rv.
219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €

«SaDA CP0

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014

. 509 r (9Din favore della Cassa delle

l’illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena.

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