Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40759 del 11/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40759 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Caserta Vincenzo, nato a Salerno il 20.10.70
imputato art. 2 L. 463/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 26.9.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente si è visto confermare dalla Corte d’appello il giudizio di responsabilità
pronunciato nei suoi confronti per la violazione dell’art. 2 L. 638/83. La Corte ha accolto il
gravame solo con riferimento alla richiesta di conversione della pena.
Con il presente gravame, si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione osservando che l’aspetto non è stato preso in considerazione dei giudici, forse,
perché emerso solo in sede di discussione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Pur essendo vero, infatti,
che la Corte non si è pronunciata sulla prescrizione è altrettanto certo che la cosa non ha alcun
effetto negativo sugli interessi dell’imputato perché, considerate le sospensioni, il termine di
prescrizione oscilla tra il 18.1.14 ed il 18.8.15 sì che, all’epoca del giudizio di appello essa non
era affatto maturata.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Data Udienza: 11/07/2014
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Il Consigli
stensore
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il luglio 2014