Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40758 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 40758 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KANDJI PAPA MALAMINE N. IL 12/03/1974
avverso la sentenza n. 55/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/07/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Papa Malamine Kandji
era stato riconosciuto responsabile del reato ex art. 171 ter lett. c), L.
633/41, perché deteneva per la vendita n. 85 DVD, n. 76 videogame, n. 93
del marchio SIAE; con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di
giustizia;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la mancanza di motivazione da parte del giudice di appello, il
quale si è limitato a richiamare per relationem il discorso giustificativo,
svolto dal Tribunale, senza dare adeguato riscontro ai motivi di gravame;
erronea valutazione della incidenza nella fattispecie in esame della
sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea, in data 8/11/2007, in
procedimento C-20/05 Schwibbert;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, nella quale specifica
ulteriormente le ragioni poste a sostegno del ricorso, chiedendone
l’accoglimento;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto, con puntuali richiami agli elementi costituenti la piattaforma
probatoria ( deposizioni degli agenti operanti Fantanella e Gallo ):
l’imputato era stato colto mentre esponeva per la vendita, sulla pubblica
via, 308 esemplari di supporti illecitamente duplicati, come, di poi,
accertato con verifica a campione;
-che, come a giusta ragione, osservato dalla Corte distrettuale, la
sentenza della Corte comunitaria, richiamata in ricorso, non produce

Il

CD musicali e n. 44 CD per PC, tutti illecitamente riprodotti e sprovvisti

effetti nei confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, quale
quelle sanzionate dall’art. 171 ter, lett. c), L. 633/41, tra le quali rientra la
condotta contestata al Kandji;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/7/2014.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA