Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40753 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40753 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZZICA STEFANO N. IL 26/12/1963
avverso la sentenza n. 3278/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/07/2014

Ritenuto:
t
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Stefano Pezzica era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000,
sviluppo immobiliare”, versato l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base alla dichiarazione annuale, relativamente al periodo di imposta
2007, pari ad euro 124.766,00; con condanna dell’imputato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Pezzica ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in ordine alla valutazione della condotta posta
dall’imputato, in dipendenza di una errata analisi delle emergenze
istruttorie;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dalla Corte distrettuale in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la censura mossa, invero, più che volta a contestare un vizio
argomentativo della decisione, tende ad una rilettura degli elementi
costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è
precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

f

per non avere, quale rappresentante legale della “Carli & Volpi srl-

Così deciso in Roma 1’11/7/2014.

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