Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40750 del 05/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 40750 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Luchian Ionut Catalin, nato a Sibiu (Romania) il 16/06/1990,

avverso la sentenza del 16/10/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Venezia ricorre per l’annullamento della sentenza del 16/10/2013 del Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Padova che, ai sensi degli artt. 444 e

Data Udienza: 05/03/2015

segg., cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del sig. Luchian Ionut Catalin la
pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv.,
612-bis, 609-bis, 605, cod. pen., commesso tra il 10 ed 2 marzo 2013 in
Villafranca Padovana e Mestrino.
1.1.Con unico motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 63, 81, cpv.,
609-bis, 609-ter 609-octies, cod. pen., e deduce, al riguardo, che il Giudice ha
ratificato l’accordo benché il reato rubricato come violenza sessuale di cui all’art.
609-bis, cod. pen., avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come

sensi dell’art. 609-ter, n. 4), cod. pen. per essere stato il fatto commesso su
persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.
Inoltre, prosegue, l’aumento di pena applicato per la continuazione è
meramente figurativo ed in ogni caso errato perché le circostanze attenuanti
generiche sono state applicate sulla pena dopo gli aumenti per la continuazione
stessa e non prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato

3.Assume a tal fine valore assorbente e dirimente, nell’economia del
presente giudizio, l’errato calcolo della pena effettuato dal G.u.p. che, ritenuta la
continuazione tra i reati e individuato come più grave quello di cui all’art. 609bis, cod. pen., ha operato dapprima gli aumenti a titolo di continuazione per i
reati satellite e successivamente, sulla pena complessivamente calcolata, ha
effettuato la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche,
oltre l’ulteriore diminuzione per la scelta del rito.
Si tratta di procedimento non corretto.
Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamento,
relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, una volta
individuata la violazione più grave, occorre tener conto della eventuale
applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di
comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di
valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve
essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo, ai
sensi dell’art. 444, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4513 del
10/12/1990, Alfano, Rv. 186841; Sez. 2, n. 3307 del 20/01/1992, Sorvillo, Rv.
189675; Sez. 6, n. 11401 del 08/10/1993, Gobbo, 196758; Sez. 6, n 44368 del
15/10/2014, Piccirillo, Rv. 260625).

2

violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies, cod. pen., aggravato ai

Tanto è sufficiente per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
Trasmissione atti al Tribunale di Padova.

Così deciso il 05/03/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA