Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4075 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4075 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSTAS IONEL N. IL 03/08/1980
avverso la sentenza n. 3614/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 10898/2014

Considerato che:
Rostas Ionel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 15/10/2013, confermativa della sentenza del tribunale di Ravenna del
9/7/2008, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione ed C 500,00 di multa per il reato ascritto di cui all’art. 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.

concessione delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena
nel minimo edittale.
il ricorso proposto risulta inammissibile, perché fondato su motivi
manifestamente infondati; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rilevando di non potere
concedere le attenuanti generiche con riferimento alle modalità del fatto ed ai
precedenti penali già riportati dal ricorrente.
E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa
Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,
come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

pen.; deduce la carenza di motivazione con riferimento alla mancata

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

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