Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40748 del 10/09/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 40748 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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4,1

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO NICOLA N. IL 20/11/1956
SPINELLI ANTONIO N. IL 24/05/1972
BALDINI DANIELE N. IL 02/02/1985
avverso la sentenza n. 8231/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 14/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
2;C,c, 4D-e4hetre__
Iva:Q/sentite le conclusioni del PG Dott.

te;

A.dici:G7t

Uditi difenso Avv.;

dtdit ,ec-902

Data Udienza: 10/09/2015

4
4

Osserva
Con sentenza in data 14.10.2014, 1884/2014, RG. 8231/2014, questa Corte (IV
Sezione penale) ha annullato con rinvio al Giudice di primo grado nei confronti di
Baldini Daniele quella emessa in data 6.2.2013 dalla Corte di Appello di L’Aquila e
quella di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Pescara del 2.4.2010 ma nel
dispositivo letto in udienza tali ultime circostanze risultano omesse.
Trattandosi di palese errore materiale, come si evince dalla motivazione della

c.p.p.
P.Q.M.
Dispone che nel dispositivo, trascritto sul ruolo, della sentenza emessa in data
14.10.2014 n. 1884/2014, RG. 8231/2014 da questa Sezione Quarta della Corte di
Cassazione, dopo la parola “Annulla la sentenza impugnata” e prima di quelle “nei
confronti di Baldini Daniele” siano aggiunte le parole quelle “e quella di primo grado” e
che in luogo delle parole “con rinvio alla Corte di Appello di Perugia” debba intendesi
scritto e leggersi “con rinvio al Tribunale di Pescara”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla predetta sentenza.
Così deciso in Roma, il 10.9.2015

sentenza in questione, corre l’obbligo di disporne la correzione ai sensi dell’art. 130

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