Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40747 del 10/09/2015

Penale Sent. Sez. 4 Num. 40747 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AA

avverso l’ordinanza n. 1/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
letite/sentite le conclusioni del PG Dott. fkl-x-0 4E- t-

Data Udienza: 10/09/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di AA, già dipendente di una
farmacia ed indagato per numerosi episodi di cessione di sostanze psicotrope (farmaci del
tipo Lorazepam: artt. 81 cpv. c.p. e 73, 4°comma dPR 309/1990) e di importazione non
autorizzata di farmaci (quali Cialis, Testovis, Lorazepam e Paracodina: artt. 81 cpv. c.p. e
147 co. 1 2° per. D.Igvo. n. 216/2006) avverso l’ordinanza del Tribunale di Riesame di
Trento in data 27.1.2015 con la quale veniva rigettato il riesame ex art. 324 c.p.p.

sequestro preventivo di beni mobili costituiti dalla somma di denaro in contanti per
l’importo di C 9.750,00 rinvenuta nella disponibilità di AA assieme altri
oggetti estremamente significativi, a suo tempo sottoposti a sequestro dalla P.G.
(documenti di trasporto, prescrizioni mediche, medicinali, carta d’identità intestata a
terzo).
2. Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:
– la violazione di legge e/o il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza;
– la violazione di legge e/o il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare reale ed in particolare del
periculum con caratteristiche della concretezza e della attualità;
– la violazione di legge e/o la carenza di motivazione circa la riconducibilità all’indagato
delle somme sequestrate.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, respinto.
4. Preliminarmente va rammentato che, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., avverso l’ordinanza
sopra richiamata il ricorso per cassazione deve essere limitato alla sola violazione di
legge, onde è inammissibile la censura concernente la “carenza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione” e ciò ovviamente, anche laddove, come nel caso di
specie, sotto la dichiarata alternativa della “violazione di legge” si ponga quale unica e
sostanziale censura il vizio motivazionale.
Orbene, non sono ravvisabili nel provvedimento impugnato, compiutamente e
congruamente motivato, quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Cass. pen. Sez. Un., n. 25932
del 29.5.2008 Rv. 239692).
Invero, correttamente il Tribunale ha ritenuto nel caso di specie la ricorrenza delle
condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo non ravvisando la
rappresentata mancanza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di sequestro
impugnato dei quali la motivazione dell’ordinanza de qua ha fornito, di converso, ampio
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dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Rovereto di data 3.1.2015 che aveva disposto il

rendiconto, escludendo la provenienza della somma di denaro dalla rivendita di altro
bene (non documentata) o da prelievi dal c/c (risalenti a 10 mesi prima del sequestro) e
l’attendibilità della dedotta detenzione della somma in contanti per l’acquisto di una
vettura, in considerazione della titolarità di un conto corrente da parte dell’indagato.
Il Tribunale giungeva, pertanto, a collegare, al pari del G.i.p., la provenienza del denaro
in contanti sequestrato all’illecita attività di smercio di farmaci di cui alle imputazioni,
sottolineando, altresì, la incompatibilità, in assenza di altre fonti lecite, della somma di

insinuando anche la possibilità per l’indagato di sostituire nel tempo i tagli delle
banconote con altri più grandi sì da occultarne la provenienza dalle singole cessioni
illecite.
E’ stata, in tal modo, compiutamente apprezzata la sussistenza sia del

“periculum in

mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. avente i requisiti della
concretezza e attualità, valutati in riferimento alla situazione esistente non soltanto al
momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di
modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere
strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato
ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati (Cass. pen. Sez. III, n. 47686

del 17.9.2014, Rv. 261167), sia del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del
sequestro preventivo, senza aver riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma
tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali con la
pur sommaria indicazione delle ragioni che rendono sostenibile l’impostazione
accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza
sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr. ex ceteris: Cass. pen. Sez. IV, n. 15448 del
14.3.2012, Rv. 253508).
Le censure addotte mirano, invece, ad una improponibile rivalutazione della sussistenza
dei presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare reale e si risolvono in
deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio
di legittimità, sottraendosi la motivazione dell’impugnato provvedimento ad ogni
sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi
contenuti.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10.9.2015

denaro detenuta in contanti rispetto al reddito e all’attività lavorativa svolta dal soggetto,

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