Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40741 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 40741 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

BABASI FLORJAN N. IL 05.04.1991

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI VENEZIA in data 2 gennaio 2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza resa in data 2 gennaio 2015 il Tribunale della
Libertà di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di

Data Udienza: 12/05/2015

Babasi Florjan avverso l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di
Treviso in data 17 dicembre 2014 con cui veniva disposta nei confronti del
predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai
reati di concorso in detenzione al fine di cessione di sostanze stupefacenti
(gr. 1350 di cocaina)
2.

Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore l’indagato deducendo
violazione di legge limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è infondato.
Va a riguardo precisato come in tema di misure cautelari personali a questa
Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere
la sussistenza a carico dell’indagato delle esigenze cautelari, controllando la
congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto.
Nella specie il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione dell’articolo
274, lettera c), c.p.p. e dei correlati principi di adeguatezza e di proporzione,
richiamando espressamente il pericolo di recidivazione desumibile non solo
dalle modalità e dalla gravità del fatto, ma dall’inserimento stabile
dell’indagato nel circuito dello spaccio, anche internazionale, sottolineando
l’inidoneità di misure meno afflittive non sufficienti a contenere la personalità
del prevenuto ed a sradicarlo dal contesto criminoso di appartenenza.

4.

Non comportando il presente provvedimento la liberazione dell’indagato, va
disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att.
c.p.p.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2015

cautelari

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE

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