Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40740 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40740 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SECK MAYORO N. IL 31/12/1965
avverso la sentenza n. 63/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/07/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di
Caltanissetta ha confermato il decisum di prime cure, con il quale Seck
Mayoro era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 171
ter, lett. c), L. 633/41, per avere detenuto per la vendita n. 394 CD e DVD,
dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia;
– che la difesa del Seck ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
erronea applicazione da parte del decidente dell’art. 171 ter L. 633/41, in
quanto la condotta posta in essere dal prevenuto deve considerarsi non
prevista dalla legge come reato, alla luce dei principi in materia affermati
dalla giurisprudenza comunitaria ( sent. 8/11/07, in procedimento
Swibbert ); nonché l’omessa motivazione a riscontro della richiesta di
applicazione della attenuante del fatto di speciale tenuità;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione,
adottata dal giudice di merito, in relazione alla concretizzazione del reato
in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
– che la sentenza della Corte Europea, citata, non incide sul diritto
d’autore in quanto tale e, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa
della personalità dell’autore o su quelli relativi alla utilizzazione
economica dell’opera dell’ingegno: era ed è vietata, infatti, anche a
seguito della pronuncia della Corte comunitaria, qualsiasi attività che
comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere
dell’ingegno, né potrebbe essere altrimenti, posto che la funzione
istituzionale della SIAE rimane, comunque, circoscritta alla sola attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore ( ex multis Cass.
24/6/08, n. 34555).

privi di contrassegno SIAE ed illecitamente duplicati; con condanna

La sentenza della Corte Europea non produce, dunque, effetti nei
confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, come, in
particolare, quella sanzionata dall’art. 171 ter lett. c), L. 633/41.
-che, del pari, del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo di
annullamento, rilevata la inapplicabilità della invocata attenuante del
(n.394 ) di supporti magnetici non originali, rinvenuti nella materiale
disponibilità dell’imputato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e la versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

4

Così deciso in Roma l’11/7/2014.
Il onsigliere estensore

fatto di speciale tenuità in dipendenza della non trascurabile quantità

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