Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4074 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4074 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTARI PAOLO N. IL 25/05/1970
PECORELLI ROSARIO N. IL 02/10/1959
avverso la sentenza n. 2426/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 10831/2014
Considerato che:
Pecorelli Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 22/10/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Bologna
del 20/12/2012, con la quale era stato condannato alla pena di anni due di
reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 628 comma 2
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la

di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce
delle doglianze mosse con l’atto di appello.
Bottari Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 22/10/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Bologna del
20/12/2012, con la quale era stato condannato alla pena di anni due di
reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 628 comma 2
cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce
delle doglianze mosse con l’atto di appello.
In entrambi i ricorsi viene prospettata una valutazione delle prove diversa
e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo
grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede
di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati in
ordine al fatto ascritto, del quale è stato ravvisato, in linea con la costante
giurisprudenza di questa Corte e prendendo in considerazione le doglianze mosse
con l’atto di appello, l’elemento materiale e quello psicologico. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni; ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una

mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione

somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

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